22 giugno 2011

Proroga dei termini per i lavori usuranti

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - La comunicazione di svolgimento di processo produttivo in serie, caratterizzato dalla “linea catena” va fatta entro il 31 luglio 2011, mentre quella sull’esecuzione del lavoro notturno è fissata al 30 settembre 2011. (Ministero del Lavoro, Circolare n. 15 del 20.06.2011)
Il Ministero del Lavoro illustra gli adempimenti più immediati legati all'entrata in vigore del decreto n. 67, che introduce agevolazioni per il conseguimento della pensione a favore dei lavoratori addetti a lavorazioni cosiddette "usuranti".

Effetto proroga - Il primo adempimento, dal punto di vista cronologico, sarebbe dovuto scadere, prima della proroga accordata dal Ministero del Lavoro, entro il 25 giugno, 30esimo giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento e consiste in una comunicazione indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro con la quale i datori di lavoro denunciano l'esistenza, nelle proprie aziende, di lavorazioni che hanno i requisiti indicati nella articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 67/2011.

Comunicazione (LAV_US) - La comunicazione va fatta compilando il modello “LAV_US”, che è disponibile dal 21.6.2011 sul sito del Ministero all’indirizzo www.lavoro.gov.it, ed in tale comunicazione nel numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle attività in questione andranno indicati anche i lavoratori utilizzati nell’ambito di una somministrazione.

Comunicazione (LAV_NOT) - Quanto poi alla comunicazione sull’esecuzione del lavoro notturno, la stessa va fatta utilizzando il modello “LAV_NOT”, che sarà disponibile dal prossimo 20.7.2011 sul sito del Ministero all’indirizzo www.lavoro.gov.it.
La comunicazione in questione è, inoltre, fissata al 30.9.2011 con riferimento all’anno 2010, mentre il lavoro notturno svolto nell’anno 2011 dovrà essere comunicato entro il 31.3.2012.

Sistema sanzionatorio - Infine il Ministero del Lavoro si sofferma sul sistema sanzionatorio, precisando che l’omissione delle comunicazioni è punita con la sanzione amministrativa da € 500 ad € 1500, diffidabili ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, per cui in caso di regolarizzazione il trasgressore potrà essere ammesso al pagamento della sanzione minima pari ad € 500 (da notare che anche la sanzione ridotta ex art 16 della Legge n. 689/81 è pari ad € 500).

Sanzione senza effetto moltiplicatore - La sanzione non deve applicarsi con effetto "moltiplicatore" in ragione del numero dei lavoratori interessali dalla comunicazione omessa, ma esclusivamente in base al numero delle comunicazioni omesse.

Ritardata presentazione - Infine, data la finalizzazione della comunicazione, non è sanzionabile la condotta della ritardata presentazione, ma soltanto quelle relative alla omessa comunicazione e alla comunicazione che contiene dati errati o non corrispondenti al vero.

Errata indicazione del numero dei lavoratori - Non sarà ritenuta sanzionabile una errata indicazione del numero dei lavoratori addetti alle lavorazioni in questione, così come richiesto dalla relativa modulistica, in quanto il dato è puramente indicativo ed è esclusivamente utile alla quantificazione, da parte delle Amministrazioni, del numero delle possibili richieste di ammissione al beneficio.

Parametri non sanzionabili - Saranno i meri errori materiali e gli errori riferiti a dati già in possesso delle Amministrazioni Pubbliche destinatarie dell'adempimento, a condizione che sia identificabile il datore di lavoro al quale si riferisce la comunicazione e siano correttamente identificate le unità produttive interessate dalle lavorazioni oggetto di comunicazione.

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