Premessa – Prima di procedere all’ispezione, il personale ispettivo ha l’obbligo di raccogliere tutte le informazioni e la documentazione inerenti al soggetto da sottoporre a controllo. In particolare, bisogna acquisire ogni informazione relativa all’organigramma aziendale, alla forza lavoro denunciata, alla situazione contributiva e assicurativa, mediante la consultazione, ad esempio, dei dati presenti su: Registro delle Imprese, sistema Comunicazioni Obbligatorie online e Cassetto Previdenziale. A stabilirlo è il D.M. 15 gennaio corrente anno del Ministero del Lavoro che istituisce il nuovo Codice di comportamento a uso per gli ispettori del lavoro, entrato in vigore lo scorso 21 gennaio. Il nuovo codice andrà a sostituire quello vigente del 2006. Diverse le novità rispetto alla bozza diffusa nello scorso mese di ottobre, tra cui proprio le norme di carattere deontologico: accanto a regali e sconti, agli ispettori è fatto divieto di accettare anche incarichi di collaborazione da soggetti privati sui quali abbiano svolto verifiche nel biennio precedente ed è fatto obbligo di informare il diretto superiore dell'eventuale iscrizione ad associazioni od organizzazioni.
Finalità – L’aggiornamento si è reso necessario per via del rischio molto elevato di comportamenti corrotti da parte del personale ispettivo. Il documento, per la sua connotazione squisitamente tecnica, traccia, definisce e puntualizza regole di condotta, deontologiche e procedimentali riferite all'attività di vigilanza e al personale in essa impiegato, opportunamente aggiornate con le modifiche legislative intervenute negli ultimi anni.
Modalità di accertamento - Innanzitutto, il personale ispettivo deve qualificarsi al soggetto da ispezionare o a un suo rappresentante ed esibire la tessera di riconoscimento; inoltre, deve informare il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso dell’accertamento, da un professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979 affinché presenzi alle attività di controllo e verifica. Al riguardo, viene precisato che l’assenza del consulente del lavoro non è causa ostativa alla prosecuzione dell’ispezione, né inficia la validità. Inoltre, nella versione finale del codice non è più contemplate la necessità della “delega” per eventuali collaboratori del consulente del lavoro; e aggiunge, di nuovo, che, in presenza di esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro, l'ispettore, oltre all’immediata comunicazione alle autorità competenti, vieta al soggetto non abilitato di assistere all'ispezione. Ciò detto, viene chiarito che gli accertamenti ispettivi consistono, di norma, nell’identificazione delle persone presenti, nell’acquisizione delle dichiarazioni, nell’esame della documentazione aziendale eventualmente presente, nella descrizione delle lavorazioni svolte, anche in relazione alla valutazione del rischio assicurato e alla situazione della sicurezza sul lavoro. Qualora all’atto del primo accesso non si riscontrino difformità tra la situazione aziendale rilevata dalla consultazione anticipata delle banche dati e quella constatata in sede ispettiva, non ravvisandosi alcun elemento indiziario di irregolarità, la verifica ispettiva potrà essere conclusa immediatamente senza dare ulteriore corso all’accertamento.
Verbalizzazione - Una volta terminate le attività di verifica, comunque a conclusione della visita ispettiva, il personale ispettivo redige il verbale di primo accesso, che deve riportare i contenuti previsti dall’art. 13, c. 1, del D.Lgs. n. 124/2004. Nel dettaglio, nel predetto verbale, il personale ispettivo provvede ad effettuare l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e a descrivere puntualmente le modalità del loro impiego avendo cura di specificare le mansioni svolte e ogni altra utile notizia concernente il contesto lavorativo di riferimento. Nel caso in cui non sia possibile definire l’accertamento sulla base della documentazione già prodotta in ottemperanza al verbale di primo accesso, pertanto siano necessarie ulteriori indagini, il personale ispettivo rilascia un verbale interlocutorio contenente la richiesta motivata di documenti ed informazioni, nonché l’espressa menzione che gli accertamenti sono ancora in corso. Il verbale va trasmesso tempestivamente all’ufficio di competenza della propria Amministrazione affinché questa provveda a inoltrarlo alle altre Amministrazioni per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Regali solo se modesti – Altra importante norma riguarda la possibilità da parte degli ispettori di poter accettare solamente regali di modico valore, anche sotto forma di sconto (non superiore a 150 euro). Altro divieto è quello di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che, nel biennio precedente, siano stati oggetto di verifica da parte dello stesso ispettore. Infine, se l'ispettore aderisce (o già appartiene) a un'associazione od organizzazione i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività ispettiva, deve tempestivamente comunicarlo al responsabile d'ufficio di appartenenza, tranne se si tratta di partiti politici o di sindacati.