Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 6554/2014, ha reso note le disposizioni in materia di assoggettamento all’IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici sulle pensioni della gestione dei dipendenti pubblici. Per quest’anno, in particolare, il Casellario ha provveduto a determinare gli importi sia per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici sia per le ritenute IRPEF, restituendo alle gestioni le informazioni relative all’aliquota da utilizzare per la tassazione dei trattamenti e le detrazioni spettanti, sulla base del criterio di proporzionalità.
Campo di applicazione – Ad essere rivalutata, nel dettaglio, è la pensione di agosto 2014 per la quale si è provveduto a elaborare le pensioni che subiscono variazioni fiscali a seguito:
• della liquidazione di altre prestazioni fiscalmente rilevanti comunicate dal Casellario dei pensionati (nuovi abbinamenti);
• del venir meno di prestazioni erogate da altri Enti e comunicate dal Casellario;
• della variazione dell’imponibile IRPEF di prestazioni erogate da altri Enti comunicate al Casellario dei pensionati.
Conguaglio IRPEF – Con riferimento al periodo d’imposta “1° luglio 2014-31 luglio 2014”, il conguaglio tra l’IRPEF trattenuta sulla pensione e quella ricalcolata sarà regolarizzato con le seguenti modalità: le somme a credito eventualmente risultanti dalla lavorazione saranno corrisposte unitamente alle competenze dello stesso mese di agosto, qualora di ammontare inferiore a € 1.500,00; le differenze a credito di importo inferiore ad € 10 verranno liquidate in sede di conguaglio fiscale di fine anno; le differenze a debito di importo inferiore ad € 10 verranno recuperate in sede di conguaglio fiscale di fine anno; le differenze a debito di importo inferiore ad € 15 saranno recuperate in unica soluzione sulla rata di agosto; le differenze a debito di importo superiore ad € 15 saranno recuperate in cinque rate a partire dallo stesso mese di agosto fino al mese di dicembre 2014. Al riguardo, è bene precisare che qualora il debito non possa essere completamente estinto con la rata di dicembre corrente anno, compresa la tredicesima mensilità, il residuo debito verrà recuperato in sede di conguaglio fiscale anno 2015. Da notare, infine, che per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile (al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali) sia superiore a € 1.253,45 mensili, l’INPS – nell’ambito del recupero delle somme a debito – garantirà all’assicurato comunque il pagamento di un importo mensile netto di € 1.002,72, corrispondente al doppio del trattamento minimo per l’anno 2014. Per coloro invece il cui trattamento pensionistico mensile (al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali) sia uguale o inferiore ad € 1.253,45 mensili, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione.
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