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l diritto d’autore ha per oggetto “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (art. 1, L. n. 633/1941). Requisiti dell’opera dell’ingegno sono la creatività e la concretezza d’espressione. Dallo sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno può scaturire, per il soggetto titolare del diritto di autore, la corresponsione di due distinte tipologie di compenso: l’equo compenso e/o il compenso per la cessione del diritto di utilizzazione economica dell'opera. La legge prevede l'esclusione dall'imponibile contributivo dei compensi per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti d'autore e d'immagine entro il limite del 40% dell'importo complessivo dei compensi percepiti per la stessa attività. Vediamo come occorre procedere.
(prezzi IVA esclusa)