23 dicembre 2015

Registro infortuni: stop all’obbligo di tenuta

Da oggi il datore di lavoro non è più tenuto ad aggiornare sul registro gli infortuni dei lavoratori

Autore: redazione fiscal focus

In un’ottica di semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il D.Lgs. n. 151/2015 – attuativo del Jobs Act (L. n. 183/2014) - all’art. 21, co. 4 ha introdotto una norma attesa da anni dai datori di lavoro, ossia la definitiva abrogazione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni. La novità, operativa dal 23 dicembre 2015 (90° giorno successivo dall’entrata in vigore del menzionato decreto legislativo), fa quindi venir meno l’onere per i datori di lavoro di trascrivere gli infortuni occorsi ai lavoratori, in quanto considerato ormai un adempimento superfluo, visto che gli eventi infortunistici sono comunque inviati tutti telematicamente.


Attenzione però. L’entrata in vigore della suddetta norma fa sì venir meno l’obbligo di tenuta del registro infortuni ma non esclude altri adempimenti importanti, quali l’obbligo di conservazione del registro per i canonici quattro anni. Inoltre, permane comunque l’obbligo di denuncia in materia di infortunio sul lavoro.


Un punto ancora in dubbio riguarda l’obbligo di vidimare il registro alla Asl, in quanto la disposizione normativa – così com’è scritta – non chiarisce la cessazione di tale adempimento.


Registro infortuni – L’art. 4, co. 5, lett. o) del D.Lgs. n. 626/1994 obbligava al datore di lavoro di tenere un registro nel quale annotare cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportavano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro andavano annotati: il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.


In caso di inadempimento, ossia per non aver istituito, vidimato, rimosso o non esibito, conservato, annotato correttamente il registro infortuni, il datore di lavoro era soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 15.490.


Successivamente, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (T. U. sulla sicurezza) aveva previsto che, fino a sei mesi successivi all’adozione del decreto sul Sistema Informativo Nazionale delle prevenzione (SINP), restassero ancora in vigore le disposizioni relative al registro infortuni, ivi comprese quelle sanzionatorie. Ora, siccome l’emanazione del decreto SINP si è protratta negli anni, a mettere la parola fine alla tenuta del registro infortuni ci ha pensato direttamente il D.lgs. n. 151/2015, disponendone l’abolizione dal 23 dicembre 2015.


Adempimenti ancora in vigore – Tuttavia, come detto pocanzi, rimane comunque l’obbligo della conservazione del registro già in essere per i canonici quattro anni computati a partire dall’ultima registrazione o, se non usato, dalla data di vidimazione (di istituzione nelle Regioni che avessero già eliminato l’obbligo di vidimazione). Passato il suddetto arco temporale, il registro potrà essere scartato.




Altro adempimento che non verrà meno è l’obbligo di denuncia in materia di infortunio sul lavoro.

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