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Premessa - L’INPS fornisce importanti chiarimenti in materia di lavoratori frontalieri, lavoratori diversi dai frontalieri e lavoratori stagionali e di prestazioni di disoccupazione da liquidare ai disoccupati (art. 65 del regolamento CE n. 833/2004) che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (INPS, Messaggio del 15 luglio 2011, n. 14726).
Come noto, dal 1° maggio 2010 sono in vigore i nuovi regolamenti che prevedono disposizioni specifiche anche in materia di prestazioni di disoccupazione.
Normativa INPS - L’Istituto ha pubblicato le seguenti circolari applicative, alle quali si rimanda integralmente:
1. Circolare n. 82 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale.
2. Circolare n. 85 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione.
3. Circolare n. 100 del 23 luglio 2010. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti e pacchetti formativi.
4. Circolare n. 132 del 20 ottobre 2010. Nuovi regolamenti comunitari: prestazioni di disoccupazione e formulari U1, U2 e U3.
5. Circolare n. 136 del 28 ottobre 2010. Regolamentazione comunitaria: circolare n. 85 del 1° luglio 2010; disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione. Chiarimenti sul diritto dei lavoratori frontalieri all’indennità di disoccupazione agricola.
Alla luce delle richiamate disposizioni, si precisa quanto segue.
Campo di applicazione e definizioni - L’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica ai lavoratori frontalieri ed ai lavoratori diversi dai frontalieri.
Lavoratore frontaliero - Il lavoratore frontaliero viene così definito: “Qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana”.
Lavoratori diversi dai frontalieri - Premesso che si considerano “lavoratori diversi dai frontalieri” coloro che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedono in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione sono soggetti e che non è necessariamente identico allo Stato in cui esercitano l’attività subordinata o autonoma, la Commissione amministrativa con la Decisione n. U2 del 12 giugno, ha individuato, a titolo indicativo, una serie di categorie di lavoratori a cui si applica l’articolo 65.5:
a. le persone che esercitano un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro;
b. le persone che normalmente esercitano le loro attività nel territorio di due o più Stati membri;
c. le persone cui si applica un accordo ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base e, cioè, i lavoratori per i quali due o più Stati membri abbiano previsto, di comune accordo, eccezioni alle regole sulla legislazione applicabile e, in particolare, al principio della lex loci laboris.
Lavoratori stagionali - L’INPS precisa che la disciplina prevista dall’articolo 65 si applica anche ai lavoratori stagionali, sebbene gli stessi non siano espressamente richiamati nella suddetta Decisione, analogamente a quanto precedentemente indicato dalla circolare n. 2039 del 22 dicembre 1972, che li include nella categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri, in applicazione dell’articolo 71 del regolamento CEE n. 1408/71.
A tale proposito, si precisa che, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento CEE n. 1408/71 per “lavoratore stagionale” si intende il lavoratore “che si reca nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede per effettuarvi, per conto di un’impresa o di un datore di lavoro di tale Stato, un lavoro a carattere stagionale la cui durata non può superare in alcun caso gli otto mesi, e che dimora nel territorio di tale Stato per tutta la durata del suo lavoro”; mentre per lavoro a carattere stagionale s’intende “un lavoro che dipende dal ritmo delle stagioni e si ripete automaticamente ogni anno”.
Erogazione delle prestazioni e rimborsi - Si ricorda che il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa e la persona disoccupata diversa dal lavoratore frontaliero che rientra nello Stato di residenza beneficiano delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono, come se fossero stati soggetti a tale legislazione durante l’ultima occupazione.
Esclusivamente per il lavoratore diverso dal frontaliero che rientra in Italia, le Sedi dovranno preliminarmente accertare che la persona disoccupata non abbia maturato il diritto a prestazioni di disoccupazione ai sensi dell’articolo 64 del regolamento n. 883/2004, a carico dell’istituzione dello Stato alla cui legislazione era stata assoggettata da ultimo.
In tale ipotesi, le prestazioni a carico dell’Istituto sono sospese per il periodo nel corso del quale spettano le prestazioni stesse a carico dell’istituzione competente.
Decorrenza dell’erogazione - L’erogazione decorre, quindi, dalla scadenza di tale periodo per l’eventuale durata residua. Le Sedi dovranno pertanto dedurre dal numero delle giornate indennizzabili secondo la legislazione italiana il numero complessivo delle giornate indennizzate ai sensi della legislazione estera.
Richieste di rimborso - Per quanto riguarda le richieste di rimborso, si rammenta che per l’Italia sono effettuate tramite la Direzione regionale INPS del Lazio.