27 agosto 2013

Rilascio del Durc. Le linee guida dell’INPS

Aggiornati i moduli di richiesta del Durc in relazione ai pagamenti dei debiti della P.a. maturati al 31 dicembre 2012
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – A decorrere dall’8 giugno 2013, ai fini del pagamento dei debiti della P.A. maturati al 31 dicembre 2012, l'accertamento della regolarità contributiva (Durc) del creditore è effettuata con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente dipagamento. A tal fine, dal 31 luglio scorso, le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti potranno indicare nell'appositocampo "alla data del gg/mm/aaaa", la data di riferimento del documento di pagamento(fattura o equivalente richiesta). A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 13153/2013, fornendo le indicazioni operative in ordine alle modalità di richiesta del DURC cui devono attenersi glienti locali, le regioni e le province autonome, gli enti del Servizio sanitario nazionale e leAmministrazioni dello Stato.

La normativa – La novità deriva dal D.L. n. 35/2013 che ha dettato disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della P.A., maturati al 31 dicembre 2012, fissando, nel contempo, le modalitàdi accertamento della regolarità contributiva dei creditori richiesta al fine del pagamento dellemedesime somme. Innanzitutto, il suddetto decreto legge ha stabilito che: le P.A. - entro il 30 giugno 2013 - hanno comunicato ai creditori l’importo e la dataentro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti maturati al 31 dicembre 2012; entro il 5 luglio 2013 le P.A. hanno pubblicato sul propriosito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata la predettacomunicazione.

Pagamenti dei debiti–Ciò detto, il legislatore è intervenuto anche nel disciplinare la modalità con la quale deve essere effettuata la verifica della regolarità per consentire la concreta erogazione dei medesimi importi ai creditori aventi titolo. Infatti, come precisato in premessa, ai fini del pagamento dei debiti in commento, l’accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. In caso di accertata inadempienza viene trattenuto dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Quindi, dall’8 giugno scorso (data di entrata in vigore delle suddette disposizioni), per i debiti delle pubbliche amministrazioni, maturati al 31 dicembre 2012, la regolarità contributiva del creditoredeve essere accertata alla data di emissione della fattura o della equivalente richiesta dipagamento. In particolare, le modifiche sono state operate con riferimento alle seguenti tipologie dirichiesta: stato di avanzamento lavori (tipologia A4 dell’attuale modulo unificato di richiesta A/B),relativo ai soli lavori pubblici (che prevedeva già la possibilità di indicare la data per leverifiche di competenza delle Casse Edili); liquidazione finale/Regolare esecuzione lavori (tipologia A5 dell’attuale modulo unificatodi richiesta A/B), relativo ai soli lavori pubblici (che prevedeva già la possibilità di indicarela data per le verifiche di competenza delle Casse Edili); emissione ordinativo/Liquidazione fattura (tipologia A6 dell’attuale modulo unificato dirichiesta A/B), relativo alle sole forniture e servizi; contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto (tipologia C6dell’attuale modulo unificato di richiesta C).

Accertamento del Durc– Nel caso in cui nella richiesta di Durc per una delle tipologie sopra elencate, il campo dati sia valorizzato con l'indicazione di un periodo uguale o anteriore al 31/12/2012, gli operatori, in sede di gestione del documento, dovranno procedere alla verifica della regolarità definendo la richiesta rispetto a due specifici momenti: il primo, costituito dalla data indicata dalla stazione appaltante che comporta che la verificasia compiuta con riferimento alla medesima data; il secondo,che richiede che la verifica della regolarità si estenda fino alla data di emissionedel medesimo documento. Ciò consente alla stazione appaltante di potere correttamente valutare l'obbligo di attivazione dell'intervento sostitutivodisciplinato dall'art 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in tutti i casi in cui, alla data indicata aifini della verifica, corrispondente a quella della fattura ovvero della equivalente richiesta dipagamento, sia stata accertata una situazione di irregolarità contributiva dell'esecutore e/o delsubappaltatore che permanga anche successivamente alla medesima data. In questo caso, però, deve essere sempre attivato il preavviso di accertamento negativo che impone l'obbligo di invitare il contribuente a regolarizzare la propria posizioneentro 15 giorni dalla richiesta.

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