Premessa – Diventa più flessibile il riscatto della laurea. Infatti nel caso in cui un soggetto, dopo l’iscrizione sia passato ad altro corso di laurea ottenendo nella nuova facoltà, per effetto del riconoscimento degli studi già compiuti, l’iscrizione ad un anno di corso diverso dal primo, gli anni da ammettere a riscatto saranno rappresentati da quelli di corso della nuova facoltà, presso la quale è stato conseguito il titolo, nonché degli anni di corso della facoltà di provenienza, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati. A tal proposito, è bene tenere presente che tale riconoscimento non viene effettuato di norma con riferimento a specifici anni di corso della facoltà di provenienza, bensì agli studi considerati nel
loro complesso. A specificarlo è l’INPS con il messaggio n. 5811/2014, rispondendo ad alcuni quesiti avanzati dalla gestione dipendenti pubblici in merito all’individuazione degli anni da ammettere a riscatto nel caso in cui il corso di laurea si sia protratto nel tempo con iscrizione a due o più facoltà universitarie.
Riscatto della laurea – Il riscatto della laurea, in pratica, consente di avvicinare il trattamento previdenziale in tempi ragionevolmente brevi, versando una cospicua somma di denaro all’Inps. Esso ha un duplice peso ai fini pensionistici, poiché riguarda sia l’ammontare dell’importo della pensione che si andrà a percepire sia l’anticipazione dei tempi di pensionamento. Un’opportunità questa, purtroppo, segnata dal Governo tecnico del Professor Monti, che con la manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011) ha profondamente mutato le aspettative dei lavoratori italiani, costretti ad andare in pensione sempre più tardi. Ciò ha reso il riscatto della laurea un lusso irragionevolmente esoso. Un privilegio elitario, quasi irraggiungibile per l’italiano medio.
I periodi riscattabili – Al riguardo, è bene precisare che non tutti i titoli di studio sono riscattabili. Infatti, il riscatto della laurea è possibile solo per i percorsi di studio completati, quindi conseguimento del titolo avvenuto, e solo per gli anni di durata legale degli stessi. Per questo motivo se un soggetto si è laureato in dieci anni e la durata del corso legale di laurea è di 5 anni è obbligato a riscattare solo i 5 anni legali. In particolare si possono riscattare: i diplomi universitari (corsi di laurea non inferiore a due anni e non superiori a tre anni); i diplomi di laurea (corsi di laurea non inferiore a quattro anni e non superiori a sei anni); i diplomi di specializzazione che si conseguono dopo la laurea per una durata non inferiore a due anni; i dottorati di ricerca; la laurea breve (triennale) e laurea specialistica a cui si accede con la laurea; i diplomi rilasciati da Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.
Chiarimento INPS – A seguito di alcuni quesiti avanzati dalla gestione dipendenti pubblici, l’INPS torna a parlare di riscatto della laurea, e questa volta lo fa chiarendo il particolare caso dello studente che passa da una facoltà ad un’altra. Il dubbio, in tal senso, riguarda gli anni da poter ammettere a riscatto. Sul punto, l’INPS chiarisce che gli anni da considerare saranno rappresentati da quelli di corso della nuova facoltà, presso la quale è stato conseguito il titolo, nonché degli anni di corso della facoltà di provenienza, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati. È chiaro che il numero complessivo degli anni da ammettere a riscatto è quello corrispondente alla durata legale del corso che ha dato luogo al conferimento della laurea, con esclusione, in ogni caso, degli anni fuori corso.
Caso pratico – Per comprendere meglio quanto appena detto, si illustra il seguente esempio. Un soggetto risulta iscritto nell’anno accademico 1968-1969 al corso di laurea in Scienze Politiche e nell’anno accademico 1972-1973 (senza conseguire il diploma di laurea) chiede ed ottiene il trasferimento alla Facoltà di Lettere (della durata legale di anni quattro) dove viene iscritto direttamente al terzo anno, conseguendo la laurea nell’anno 1976. Nel caso ipotizzato, potranno essere ammessi al riscatto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 184/97, quattro anni complessivi, di cui due del corso di laurea in Lettere (anni accademici 1972-73, e 1973-74, corrispondenti al terzo e quarto anno, si escludono il 1974-1975 e 1975-76 in quanto fuori corso) e gli altri due da individuarsi, a scelta dell’interessato, tra i quattro anni del precedente corso legale di laurea in Scienze Politiche. Da notare, infine, che la scelta dell’interessato deve riguardare gli anni in corso del precedente periodo legale di laurea.