Premessa – L’importo delle sanzioni del lavoro “in nero” dipende dal giorno in cui il comportamento illecito si è concluso. A precisarlo è il Ministero del Lavoro con la circolare n. 5/2014, riepilogando la disciplina in ordine alla commisurazione degli importi sanzionatori da applicare in relazione al tempo di consumazione dell’illecito, che negli ultimi mesi è stato più volte modificato.
La nuova disciplina – In particolare, stiamo parlando della nuova disciplina introdotta dal D.L. “Destinazione Italia” (D.L. n. 145/2013, convertito nella L. n. 9/2014), che ha previsto una maggiorazione delle sanzioni amministrative concernenti l’occupazione di lavoratori “in nero”, la violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali nonché una maggiorazione delle “somme aggiuntive” da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
Maxisanzione per il lavoro “nero” – In caso di violazioni per il lavoro “in nero”, che non siano state oggetto all’atto dell’ispezione di alcuna delle registrazioni o comunicazioni obbligatorie, si applica una maggiorazione del 30%; quindi, a decorrere dal 22 febbraio 2014 (data di entrata in vigore del D.L. Destinazione Italia”), gli importi aggiornati vanno da 1.950 euro a 15.600 euro. Al riguardo, va specificato che per le violazioni commesse dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014 è possibile ricorrere al pagamento in misura minima (entro 30 giorni, ovvero in misura ridotta (entro 60 giorni); tale agevolazione però, non è applicabile per le violazioni commesse dal 22 febbraio 2014. Quanto all’individuazione del momento di consumazione dell’illecito, come precisato in premessa, deve coincidere con la cessazione della condotta. Quindi, per esempio, in relazione a un rapporto di lavoro “in nero” iniziato prima del 24 dicembre 2014, ma cessato il 10 gennaio 2014, si applicherà il regime sanzionatorio di cui sopra con possibilità di ricorrere alla riduzione delle sanzioni; mentre un rapporto di lavoro “in nero” iniziato il 10 gennaio 2014 e cessato il 28 febbraio 2014 non sarà possibile fruire di alcuna riduzione.
Revoca del provvedimento di sospensione – Con riferimento alla revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, il D.L. Destinazione Italia ha stabilito che le somme aggiuntive da versare sono aumentate del 30%. Quindi, i nuovi importi da versare sono pari a 1.950 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e 3.250 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Sanzioni per tempi di lavoro – In materia di violazioni delle disposizioni sui tempi di lavoro, si registra una duplicazione – anziché una decuplicazione come precedentemente previsto dal D.L. 145/2013 – degli importi sanzionatori legati alla violazione delle disposizioni in materia di orario medio settimanale, riposi giornalieri e settimanali. Ne deriva che le violazioni commesse fino al 23 dicembre 2013 saranno soggette al pregresso regime sanzionatorio, mentre quelle commesse dopo tale data saranno soggette a importi sanzionatori raddoppiati.
Maggiori introiti – I maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni in questione saranno destinati al Fondo sociale per l’occupazione e formazione e in parte, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui (a partire dal 2014), finalizzate a una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull’intero territorio nazionale e a una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
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