22 febbraio 2016

Servizi per l’infanzia: ripartono gli incentivi

È possibile richiedere all’INPS, fino a fine anno, il contributo massimo di 600 euro per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Autore: redazione fiscal focus

Voucher baby-sitting - Al fine di promuovere “una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, l’art. 4, c. 24, lett. b) della Legge Fornero (L. n. 92/2012) ha concesso – in via sperimentale per gli anni 2013-2015 - la possibilità alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi e in alternativa al congedo parentale (ex art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001), di chiedere la corresponsione di voucher:
• per l'acquisto di servizi di baby-sitting;
• ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
Terminata la fase sperimentale, i benefici sono stati riconosciuti anche per l’anno 2016 nei limiti delle risorse economiche indicate nell’art. 1, co. 282 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pari a 20 milioni di euro.
Soggetti interessati – I benefici sono rivolti alle madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n.335.che, al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio.
Sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo per frazioni di mese.
Soggetti esclusi – Non possono richiedere i benefici:
• le lavoratrici autonome (tali lavoratrici saranno ammesse al beneficio, secondo il disposto dell’art.1, comma 283, della Legge n. 208/2015, al momento dell’entrata in vigore dell’apposito decreto interministeriale, ad oggi non ancora pubblicato, disciplinante le modalità ed i criteri di accesso al beneficio);
• le lavoratrici in fase di gestazione;
• le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art. 19, c. 3 del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006;
• le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.
Nel caso in cui il diritto all’esenzione totale venga riconosciuto successivamente all’ammissione al contributo richiesto, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.
Misura e durata - Il beneficio, in particolare, consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.
Si ricorda che le lavoratrici part-time, in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, potranno accedere al contributo in proporzione all’attività svolta, mentre le lavoratrici iscritte alla Gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.

Modalità di erogazione - Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura, di richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante la fruizione del servizio e la delegazione liberatoria di pagamento (allegate al presente avviso), fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Mentre il contributo per il servizio di baby sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro.
I voucher potranno essere ritirati dalle lavoratrici ammesse al beneficio presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato dalla madre nella domanda di beneficio, se diverso dalla residenza, entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici. In caso di mancato ritiro, il beneficio s’intende rinunciato.

La domanda – In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:
• verificare i propri dati anagrafici, di residenza ed inserire i dati del proprio domicilio nel caso in cui sia diverso dalla residenza;
• indicare il numero di telefono cellulare e l’indirizzo PEC o email per la ricezione delle comunicazioni da parte di INPS; in particolare, l’indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) sarà utilizzato per la comunicazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda che altrimenti sarà visibile accedendo nuovamente alla procedura con le medesime modalità sotto elencate, mentre l’indirizzo email ed il numero di cellulare saranno utilizzati per eventuali comunicazioni;
• inserire i dati relativi al padre del minore per cui si chiede il beneficio;
• inserire i dati del minore;
• inserire i dati riguardanti il congedo di maternità relativo al minore indicato: data ultimo giorno del congedo;
• indicare i periodi di congedo parentale già fruiti per il minore stesso;
• indicare a quale dei due benefici intende accedere e per quante mensilità, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale;
• confermare o eventualmente inserire i dati relativi al proprio datore di lavoro/committente;
• scegliere, in caso di part-time, il rapporto o i rapporti di lavoro per cui si chiede la concessione del beneficio;
• dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE.
L’istanza deve essere presentata all’INPS, utilizzando uno seguenti canali:
• servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto previdenziale;
• patronato.
Le domande pervenute mediante canali telematici di trasmissione (es: PEC o e-mail) diversi da quelli appena illustrati, non saranno prese in considerazione.
Infine, si precisa che il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda sarà comunicato solamente presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dalla madre lavoratrice al momento della presentazione della domanda. Pertanto, qualora la madre richiedente abbia indicato in domanda l’indirizzo di posta elettronica certificata del patronato, il provvedimento sarà inviato telematicamente solo a tale indirizzo PEC.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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