2 ottobre 2012

Settore chimico. Apprendistato a maglie larghe

Ben presto i contratti aziendali del comparto chimico potranno modificare le normative nazionali, ma non quelli riguardanti l’impegno formativo
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – A seguito del rinnovo contrattuale raggiunto nel settore chimico e farmaceutico, siglato lo scorso 22 settembre, si sono aperte delle interessanti novità in materia di apprendistato. In via preliminare va ricordato che il contratto d’apprendistato, disciplinato dal nuovo T.U. (D.Lgs. n. 167/2011), come da ultimo modificato dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), è già regolamentato nel settore industriale. Regolamentazione, tuttavia, che ha un’efficacia transitoria, poiché viene meno in caso di rinnovo dei C.C.N.L. dei singoli comparti. È il caso del settore chimico. In poche parole, l’accordo raggiunto pone la formazione come lo strumento principale per accrescere la produttività delle imprese.

L’accordo – Grazie al rinnovo contrattuale del settore in questione è stato attribuito più potere alla contrattazione aziendale, che ha la possibilità di raggiungere intese che modificano la normativa contrattuale nazionale, qualora s’intenda assumere giovani attraverso il contratto d’apprendistato. L’obiettivo che si vuole raggiungere con tale norma è quello di rendere meno vincolanti le disposizioni contenute nel contratto nazionale, nel caso in cui l’apprendistato rappresenti l’unico strumento per agevolare l’ingresso al lavoro di giovani che altrimenti rimarrebbero senza lavoro. Unica eccezione si ha per l’impegno formativo. Infatti, il datore di lavoro non può esimersi dall’impartire e/o far impartire l'addestramento, o comunque modificarlo in alcun modo.

Il “progetto ponte”
– Importanti novità per l’apprendistato anche nel “progetto ponte”. Infatti, i lavoratori anziani potrebbero trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, in cambio di nuove assunzioni di giovani, con lo scopo di agevolare il trasferimento di conoscenza dai primi ai secondi. Tuttavia, per dare attuazione a tale progetto, e raggiungere così risultati significativi, sono necessari efficaci sostegni legislativi.

Accordo 18 aprile 2012
– In ogni caso, le novità in materia di apprendistato contenuti nell’intesa dovranno essere tradotte in apposite norme di modifica del C.C.N.L. Ciò significa che fin quando tale processo non sarà completato, trova applicazione l’accordo interconfederale del 18 aprile 2012. Tale accordo può essere sintetizzato nel seguente modo: facoltà ai datori di lavoro di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto a quello di destinazione; l’obbligo di nominare un tutore o un referente aziendale che sia in possesso di adeguate professionalità; preavviso di 15 giorni in caso di recesso dal rapporto di lavoro al termine del periodo formativo. La formazione dovrà svolgersi in un monte annuo di 80 ore, stabilendo che l’addestramento impartito dovrà essere in linea con la qualifica che s’intende acquisire. Inoltre, sono previsti particolari tipi di erogazione della formazione come l’affiancamento “on the job” che accompagna appunto i lavoratori temporanei nella prima fase di inserimento in un nuovo contesto produttivo, attraverso attività didattiche in affiancamento con un tutor interno all'impresa utilizzatrice.

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