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Premessa - Al fine di adeguare le disposizioni relative agli accordi sui crediti, già emanate dall’INAIL per la generalità delle aziende, l’Istituto assicuratore, con la circolare n. 64 del 27 dicembre 2011, fornisce ora anche alle imprese del settore marittimo per le tipologie contributive di competenza i necessari chiarimenti sugli accordi dei crediti contributivi ai sensi dell’art. 182-ter della legge fallimentare.
L’ambito di applicazione - L’accordo sui crediti previdenziali può essere proposto dal debitore:
- nell’ambito del concordato preventivo che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione anche parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca;
- nell’ambito delle trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti da stipularsi con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.
I soggetti interessati - Hanno la facoltà di proporre l’accordo sui crediti previdenziali gli imprenditori soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, tra i quali rientrano anche gli armatori. Stiamo parlando di imprenditori che esercitano un’attività commerciale, con esclusione degli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo non superiore ad € 300.000;
- aver realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000.
L’accordo – In sostanza, l’accordo consente al debitore di proporre sia il pagamento parziale del debito contributivo complessivo, sia il pagamento dilazionato. Per quanto riguarda l'INAIL ex IPSEMA, oggetto della proposta di accordo possono essere i crediti per premi infortuni, contributi malattia ed accessori, intendendosi con tale termine le sanzioni civili e gli interessi. La proposta di accordo può comprendere:
- i crediti assistiti da privilegio, sia iscritti a ruolo, che non iscritti a ruolo;
- i crediti aventi natura chirografaria, sia iscritti a ruolo, che non iscritti a ruolo.
I crediti esclusi - I crediti esclusi dall’accordo sono:
- quelli oggetto di cartolarizzazione che riguardano l’INPS;
- quelli dovuti in esecuzione delle decisioni assunte dagli orfani comunitari in materia di aiuti di Stato.
La revoca dell’accordo - Qualora non si rispettino gli obblighi previsti dall’accordo vi è la revoca. A seconda che l'accordo riguardi il pagamento parziale, il pagamento dilazionato, oppure entrambe le ipotesi, la revoca si verifica:
- nel caso in cui si accerti il mancato o inesatto pagamento delle somme stabilite nell'accordo ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. (pagamenti parziali);
- nel caso in cui non sia rispettato il piano di rateazione.