Lo sgravio contributivo biennale è incumulabile con il bonus assunzioni previsto dalla Riforma Fornero (art. 4, co. 8-11 della L. n. 92/2012). Infatti, per l’esonero contributivo riproposto dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 178 e ss. della L. n. 208/2015) vige la disciplina generale secondo cui l’importo da porre a conguaglio nel flusso UniEmens non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Di conseguenza, se per esempio un datore di lavoro volesse assumere un lavoratore con più di 50 anni di età disoccupato da oltre 12 mesi o di donne prive d’ impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità di genere), non sarà possibile godere di entrambi gli incentivi in trattazione. Semmai, è possibile godere prima del 50% dei contributi dovuti (art. 4, co. 8-11 della Legge 92/2012), per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della Legge 208/2015 (importo massimo conguagliabile di 3.250 euro per 24 mesi) per la trasformazione a tempo indeterminato. Infatti, ricorrendo tutti i requisiti specifici richiesti dalla L. n. 208/2015, dettagliati nella Circolare n. 57/2016, l’incentivo può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui si trasformi a tempo indeterminato un rapporto a termine agevolato ai sensi dell’articolo 4, commi 8-11, della Legge 92/2012.
Facciamo un esempio. Il 1° giugno 2016 Alfa assume a tempo determinato per 3 mesi Tizio, ultracinquantenne disoccupato da 24 mesi, e, alla scadenza (31.08.2016), trasforma il rapporto a tempo indeterminato. Ad Alfa spetta l’incentivo per il rapporto a tempo determinato di 3 mesi (se ricorrono tutte le condizioni di legge); per la trasformazione a tempo indeterminato ad Alfa (se ricorrono tutte le condizioni di legge) spetta l’incentivo previsto dalla Legge 208/2015 per 24 mesi.
A tal proposito, si rammenta che il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale beneficio applicare, fermo restando che, in via generale, una volta attivato – mediante comportamenti univoci - il rapporto di lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non risulta possibile applicarne un altro. Pertanto, se il datore di lavoro ha già richiesto ed iniziato a fruire dell’agevolazione ex art. 8, comma 2, secondo periodo, della L.223/1991, non può, in un momento successivo, modificare tale scelta e chiedere l’applicazione dell’esonero biennale.
Incentivi cumulabili – Sebbene l’esonero contributivo non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”, esistono però delle ipotesi di cumulo qualora l’agevolazione assume natura economica, ossia:
• l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della Legge n. 68/1999;
• l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al Decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010, pari ad euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori. Si ricorda che, a differenza dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità, la fruizione dell’incentivo all’assunzione di giovani genitori ai sensi del citato decreto è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti cd. “de minimis” e non spetta qualora l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro, ai sensi dell’art.31, comma 1, lettera a), Decreto Legislativo 150/2015;
• l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 24, comma 3, del Decreto Legislativo 150/2015 (cfr. Circ. n. 194/2015), al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;
• l’incentivo inerente al “Programma Garanzia Giovani”, di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014 e successive rettifiche.
Infine, si fa presente che gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, risultano cumulabili con l’esonero biennale esclusivamente il contributo di cui al comma 4 dell’art. 8 della L. n. 223/1991, che, per la sua natura d’ incentivo economico finalizzato all’occupazione di lavoratori in condizioni di particolare svantaggio, non rientra nella nozione di beneficio di natura contributiva. Pertanto, i datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2016, effettuano nuove assunzioni o trasformazioni con contratto a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, possono usufruire, ove ricorrano tutte le restanti condizioni, dell’esonero contributivo di cui alla Legge di Stabilità 2016 unitamente all’incentivo di natura economica di cui all’art. 8, comma 4, della Legge n. 223/1991, pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto all’ indennità medesima, fino ad un massimo di 12 mesi ovvero di 24 mesi, per assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, ovvero di 36 mesi nel caso in cui l’assunzione del lavoratore di età superiore a 50 anni risulti effettuata nelle aree del Mezzogiorno.
Analogamente, il predetto cumulo è ammissibile nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, purché il nuovo rapporto sia a tempo pieno.