4 aprile 2016

Sgravio biennale: occhio al limite mensile

Sarà onere del datore di lavoro anticipare i contributi eccedenti la soglia massima mensile di 270,73 euro

Autore: Daniele Bonaddio
A seguito della tanto attesa e agognata Circolare INPS (n. 57/2016), nella quale sono state fornite le istruzioni tecniche per fruire dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2016, appare opportuno approfondire meglio il meccanismo messo a punto dall’INPS per utilizzare lo sgravio contributo, che ripercorre in grandi linee quelle già viste per lo scorso anno, ma con alcune novità.

Infatti, non sarebbe una novità se gli operatori nell’applicare il beneficio contributivo trovassero difficoltà nel calcolo dell’importo massimo da esporre nel flusso UniEmens; senza contare poi le complicazioni che potrebbero riscontrare quei datori di lavoro nel recuperare gli importi contributivi per il mese di gennaio, febbraio e marzo, in caso di assunzioni effettuate nei predetti mesi.

Le preoccupazioni sono date dal fatto che l’Istituto Previdenziale, nonostante abbia introdotto un esonero contributivo massimo annuo di 3.250 euro, ha previsto anche una soglia massima mensile da poter esporre nell’UniEmens, pari a 270,83 euro (3.259 euro / 12).

Quindi, qualora il datore di lavoro superasse tale soglia è chiamato a corrispondere di tasca propria l’eccedenza per quel dato mese, con facoltà di poterla recuperare nel mese/mesi successivo/successivi, e comunque rispettivamente entro il primo ed il secondo anno di durata del rapporto di lavoro, sempre entro la capienza massima mensile.

Tale meccanismo, che è piuttosto complesso e scomodo in quanto diminuisce la liquidità delle imprese nel breve termine, evidentemente è inteso a non cumulare eccedenze di benefici fruiti ed eventualmente non spettanti.

C.A. “6Y” – Prima di illustrare le modalità di esposizione dei dati nel flusso UniEmens, è di fondamentale importanza capire quando va richiesta l’attribuzione del relativo Codice di Autorizzazione (CA) “6Y”. Il dubbio nasce dalla lettura della recente Circolare n. 57/2016 che prevede l’obbligo di richiederlo esclusivamente se l’azienda non sia ancora in possesso del medesimo C.A. per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015.
Dunque, sembra di capire che chi abbia regolarmente assunto lo scorso anno usufruendo dell’esonero triennale della L. n. 190/2014 non debba nuovamente inviare la richiesta all’INPS.
Si ricorda che per ottenere il C.A. bisogna avvalersi della funzionalità “Contatti” del Cassetto Previdenziale Aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo biennale Legge n. 208/2015”, ed utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti”.

Come per lo scorso anno, si precisa che non esiste un termine perentorio entro il quale bisogna richiedere il codice; l’INPS infatti indica come termine generico “prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero medesimo”.

Codici di recupero - Siccome l’INPS non ha comunicato in tempo utile i codici per godere dell’agevolazione contributiva per il mese di gennaio, febbraio e marzo, sono stati forniti, oltreché i codici correnti, anche quelli necessari per il recupero dei maggiori contributi versati per i predetti mesi.

Infatti, nell’elemento “ImportoArrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo all’esonero contributivo dei mesi di competenza di gennaio, febbraio e/o marzo 2016.

Attenzione. La valorizzazione dei relativi importi potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile 2016, relativamente agli arretrati dei precedenti mesi di gennaio e marzo (il cui termine per l’invio è fissato al 31 maggio), oppure di maggio 2016, relativamente all’arretrato dei precedenti mesi di gennaio, febbraio e/o marzo (il cui termine per l’invio è fissato al 30 giugno).

Sul punto, si precisa che l’INPS attribuirà nel DM 2013 “virtuale” il codice “L446” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, Legge n. 208/2015”.

A regime invece, con il codice “L447” saranno evidenziati gli “arretrati gennaio/febbraio/marzo 2016 esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, Legge n. 208/2015”.

Il meccanismo - Come precisato in precedenza, il datore di lavoro che abbia assunto un lavoratore secondo le regole disposte dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, c. 178 e ss. della L. 208/2015) può godere dell’esonero contributivo nel limite massimo mensile di 270,83 euro (3.250 euro / 12). Mentre per i rapporti instaurati ovvero risolti nel corso del mese, il massimale giornaliero è di 22,08 euro.

Ciò fa si che oltre la soglia di 8,90 euro (3.250 euro / 365) sarà onere del datore di lavoro dover versare i contributi eccedenti, con la possibilità di recuperarli nel mese/mesi successivo/successivi, fermo restando la soglia massima mensile.

Facciamo un esempio. Ipotizziamo l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore al 1° maggio 2016. Per i primi due mesi di maggio e giugno l’importo contributivo ammonta a 500 euro (maturando un importo residuo complessivo di 83,32 euro). Mentre per il mese di luglio l’importo contributivo è aumentato fino a 700 euro (eccedenza di 479,17 euro).

Alla luce della suddetta situazione, il flusso UniEmens andrà così compilato:
• per il mese di luglio andrà indicato nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” la somma di 270,83 euro, in quanto l’importo di 700 euro è superiore alla soglia mensile massima;
• l’eccedenza per il mese di luglio, pari a 479,17 euro, potrà essere in parte fruita nello stesso mese di luglio, in quanto nei due mesi precedenti è risultato un importo a credito, pari a 83,32 euro (41,66 + 41,66).

Quindi, la somma di 83,32 euro potrà essere conguagliata in corrispondenza dell’elemento “DenunciaIndividuale”, “Dati retributivi”, “AltreACredito” e andrà valorizzata: nell’elemento “CausaleACredito” la causale “L702” avente il significato di “Conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, Legge n. 208/2015”.
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