18 dicembre 2015

Sgravio contributivo triennale: inclusi i Gruppi parlamentari

Anche i gruppi parlamentari possono godere dello sgravio contributivo triennale

Autore: redazione fiscal focus

Esteso il campo di applicazione dell’esonero contributivo triennale. Infatti, in caso di assunzione a tempo indeterminato entro il 31/12, per il Ministero del Lavoro non sembrano sussistere ostacoli nel riconoscere lo sgravio annuale di 8.060 euro anche in favore dei gruppiparlamentari costituiti presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.


A darne notizia è il MLPS con l’Interpello n. 30/2015.



Il quesito - Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d’interpello al fine di capire se lo sgravio contributivo triennale (art. 1, co. 118 della l. n. 190/2012), concernente l’esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato, sia applicabile anche in favore dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, nel caso in cui l’assunzione venga effettuata nel corso dell’anno 2015.



Sgravio triennale – La Legge di Stabilità (L. n. 190/2014) all’art. 1, c. 118-124 ha introdotto un importante esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel periodo “1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015” (per dovizia d’informazione si precisa che il Ddl Stabilità 2016 prevede l’estensione anche per il prossimo anno, ma in misura ridotta). Esso è rivolto a tutti i datori di lavoro privato, anche agricoli (con modalità, condizioni e misure specifiche). Rientrano nel beneficio, altresì, i soggetti non imprenditori. Restano invece, esclusi dal beneficio: i contratti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.


L’incentivo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060 su base annua. La durata è pari a 36 mesi dalla data di assunzione.


Quanto alle condizioni, l’agevolazione spetta purché: nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Sul punto, il Legislatore ha inteso escludere l’applicazione dell’esonero medesimo laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.



Risposta MLPS – Alla luce del suddetto disposto normativo, il Ministero del Lavoro ritiene che il Legislatore non sembra di voler restringere la platea dei beneficiari ai soli datori di lavoro “imprenditori”. Infatti, in coerenza con la formulazione letterale della norma, l’INPS (Circolare n. 17/2015) ha inteso che l’esonero contributivo vada riconosciuto anche a tutti i datori di lavoro che non svolgano attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 c.c. quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali ecc.




Quindi, sulla base delle suddette osservazioni, per il ministero del Welfare non sembrano sussistere ostacoli al riconoscimento dell’esonero in questione anche in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato da parte dei Gruppi parlamentari.

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