29 gennaio 2015

Sgravio contributivo triennale. L’analisi dei CdL

Lo sgravo contributivo contenuto della Finanziaria 2015 è applicabile anche agli studi professionali

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) all’art. 1, c. 118 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un’interessante forma di riduzione del carico contributivo delle aziende al fine di promuovere forme di occupazione stabile. Sul punto è intervenuta prontamente la Fondazione Studi CdL, che in un approfondimento ha esaminato la normativa e i punti di criticità, fornendo le soluzioni per la corretta applicazione della nuova formula assuntiva. In particolare, è stato precisato che nell’alveo dei “datori di lavoro” privati rientrano nel campo di applicazione della disposizione anche gli studi professionali, anche se organizzati in forma associata. Inoltre, sono interessate dal provvedimento le aziende private a capitale pubblico in considerazione della natura privata del soggetto giuridico di riferimento.

Sgravio triennale - Le assunzioni agevolate sono solo quelle effettuate dai datori di lavoro privati che assumono personale a tempo indeterminato “decorrenti” dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti “stipulati” non oltre il 31 dicembre 2015. Sul piano letterale, i CdL notano come in un primo momento fa riferimento a un principio di “decorrenza” del contratto, salvo successivamente fare riferimento a un principio di “stipulazione” dello stesso (indipendentemente dalla decorrenza). Sul punto, secondo i CdL bisognerebbe unificare l’individuazione dei contratti agevolati rispetto alla loro decorrenza e non alla loro stipulazione.

Soggetti interessati - Ad essere agevolate sono esclusivamente le nuove assunzioni dei datori di lavoro del settore privato, compreso il settore agricolo (con alcune limitazioni di cui al successivo c. 119). L’agevolazione spetta altresì ai datori di lavoro menzionati indipendentemente dalle caratteristiche soggettive del lavoratore e anche se assunto a tempo parziale.

Natura del contributo –
Continuando nel commento dell’approfondimento, i CdL si pongono l’interrogativo circa la natura dello sgravio, ossia se quest’ultimo possa considerarsi una “agevolazione contributiva” oppure una “riduzione strutturale del costo del lavoro” per la tipologia contrattuale cui si riferisce, seppure per un limitato periodo di tempo. Ipotizzando che l’intervento normativo si riferisca al primo caso, le aziende sarebbero costrette a rispettare ulteriori condizioni rispetto al richiamato: l’adempimento degli obblighi contributivi; l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto degli accordi e contratti collettivi, nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della Legge 92/2012. Secondo i CdL, l’estensione generalizzata della riduzione contributiva e l’utilizzo del termine “esonero” (in luogo di altri termini più identificativi di una agevolazione), porterebbe a ritenere che non si tratti di un’agevolazione contributiva che impone alle aziende i vincoli sopra richiamati.

Misura dell’esonero - Quanto all’importo dell’agevolazione, essa avrà un limite massimo annuo di 8.060 euro. Sul punto i CdL si chiedono se i contributi oggetto di sgravio si riferiscano a quelli “complessivi” o solo a quelli “previdenziali” e non anche assistenziali. I CdL optano per l’aggettivo “complessivo”, che comprende anche i contributi assistenziali (c.d. contributi minori). È fatta salva l’aliquota di computo ai fini pensionistici, dunque i contributi saranno integralmente accreditati ai fini pensionistici anche se non effettivamente versati dal datore di lavoro. Sono esclusi i premi assicurativi INAIL. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Le condizioni - Restano esclusi dall’assunzione agevolata i lavoratori che nei sei mesi precedenti sono stati occupati con contratto a tempo indeterminato “presso qualsiasi datore di lavoro” e non spetta alle persone che abbiano già avuto benefici su assunzioni a tempo indeterminato. Ne consegue che il lavoratore assunto deve essere alla ricerca di prima occupazione o disoccupato da almeno sei mesi o con contratti di lavoro diversi da quello standard a tempo indeterminato. Ciò significa che un lavoratore assunto il 1° gennaio 2015 per dare luogo all’esonero deve aver interrotto il precedente rapporto a tempo indeterminato prima del 1° luglio 2014. Inoltre, il fatto che l’esonero contributivo non spetti a lavoratori che abbiano già avuto benefici su assunzioni a tempo indeterminato, non risolve il dubbio se il precedente rapporto di lavoro sia riferito alla medesima azienda o anche ad aziende diverse. Infatti, se il vincolo fosse riferito alla medesima azienda la “dote” agevolativa del lavoratore non avrebbe limiti e spetterebbe a ogni cambio azienda purché sia rispettata la condizione dei sei mesi. Se invece, il vincolo fosse riferito al precedente rapporto intrattenuto indipendente dall’azienda, questo significherebbe che il beneficio sarà consentito una sola volta per ciascun lavoratore nei limiti del tetto di 36 mesi. In questo caso, è necessario che l’Inps individui una modalità semplificata affinché, a regime, possa essere verificata tale condizione da parte del datore di lavoro che intende assumere.
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