Premessa – In un contesto in cui gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e lavoratori si fanno sempre pressanti, appare utile rivedere anche gli obblighi di informazione imposti dal c.d. “T.U. di salute e sicurezza sul lavoro” (D.Lgs. 81/2008). In particolare l’art. 2, c. 1, lett. b) del suddetto decreto legislativo chiarisce che l’obbligo di informazione non si esaurisce in una singola azione ma in una serie di attività finalizzate al trasferimento di conoscenze, procedure e nozioni in grado di orientare i comportamenti dei soggetti cui l’informazione è rivolta. Vediamone i principali aspetti.
L’obbligo di informazione – A rispondere in prima persona all’obbligo informativo è il datore di lavoro, sottoponendosi altresì in caso di accertamento di inadempimento a un’ammenda da 1.200 euro a 5.200 euro o reclusione da 2 a 4 mesi. Le informazioni di natura generale, così come previsto dall’art. 36, c. 1 del D.Lgs. 81/2008, sono: i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale; le procedure che riguardano il primo soccorso; la lotta antincendio; l’evacuazione dei luoghi di lavoro; i nominativi dei soggetti incaricati delle misure di emergenza e del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. Al riguardo va specificato che l’informazione deve assicurare al lavoratore non solo una conoscenza dei rischi specifici, ma anche di una serie di elementi che determinano un’acquisita consapevolezza generale del ciclo produttivo in cui lo stesso opera. Inoltre il contenuto dell’informazione deve essere di facile comprensione per poter consentire ai destinatari di acquisire le relative conoscenze, specificando espressamente che nel caso in cui i lavoratori siano immigrati occorre che l’informazione venga erogata previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Cosa bisogna fare? – Nulla viene specificato invece in ordine alle modalità da seguire per fornire l’informazione. In tal caso infatti, sarà il datore di lavoro a scegliere gli strumenti più idonei a permettere la diffusione delle informazioni e l’efficacia delle medesime rispetto ai propri lavoratori. A tal proposito è bene ricordare come la giurisprudenza evidenzia che: non configura un corretto adempimento dell’obbligo di informazione la semplice consegna di un manuale che contenga solo indicazioni generiche; l’informazione ha una “portata ben più ampia e specifica rispetto alle generiche e routinarie istruzioni”; l’obbligo di informazione non potrà ritenersi validamente assolto una volta per tutte incombendo sul soggetto obbligato un dovere di controllo sull’effettivo apprendimento degli elementi di informazione forniti e sulla puntuale osservanza delle informazioni da parte dei lavoratori; l’informazione deve essere ripetuta e aggiornata in relazione agli eventuali mutamenti organizzativi o produttivi dell’azienda, a seguito dell’evoluzione delle situazioni di rischio o dell’insorgenza di rischi ulteriori rispetto a quelli già valutati, con la conseguente adozione di misure di prevenzione e protezione per eliminarli o ridurli.
Gli studi professionali – I suddetti principi giurisprudenziali vanno applicati anche negli studi professionali con particolare riguardo ai rischi in essi presenti, ossia tenendo conto innanzitutto delle risultanze della valutazione dei rischi. Qualora dalla valutazione sia stata evidenziata l’inesistenza di rischi peculiari, il datore di lavoro dello studio professionale potrà limitarsi ad informare i propri lavoratori in ordine alla procedure relative al primo soccorso, all’antincendio, al nominativo del RSPP e a fornire una sintetica informativa sui rischi dello studio e sulle misure di prevenzione adottate. Se invece nello studio professionale vi siano rischi maggiori è necessario fornire un’indicazione delle procedure di salute e sicurezza da seguire per prevenire i relativi rischi. Il T.U. di salute e sicurezza inoltre, prevede la possibilità che il datore di lavoro dello studio professionale possa svolgere “in proprio” sia i compiti del RSPP che quelli del servizio di primo soccorso e antincendio, purché abbia la relativa formazione e che ne abbia dato preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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