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Premessa – Stop dal 31 maggio 2013 all’autocertificazione dei rischi per le micro imprese. Infatti, dal 1° giugno 2013 debutterà la procedura standardizzata obbligatoria per la valutazione dei rischi correlati all’ambiente di lavoro. Ad essere interessate sono le piccole aziende che occupano fino a 10 lavoratori; mentre è adottabile (facoltativo) da chi ne occupa oltre e fino a 50 lavoratori. A precisarlo è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 2583/2013.
La proroga infinita – Dopo una serie di proroghe la procedura standardizzata della valutazione dei rischi è giunta finalmente a termine. Inizialmente, infatti, il T.U. della Sicurezza aveva previsto che la procedura andasse definita entro il 31 dicembre 2010; siccome la scadenza non è stata rispettata si sono susseguite una serie di proroghe culminate con quella della Legge di Stabilità 2013 che ha fissato il termine al prossimo 30 giugno 2013 (da intendersi quale termine di salvaguardia qualora non fosse stata operativa la standardizzazione delle procedure). Nel frattempo è stato approvato il decreto del 30 novembre 2012, che ha fissato il termine al 6 febbraio 2013 (data di entrata in vigore del decreto). Altra data da ricordare è il 6 maggio, che rappresenta il terzo mese successivo all’entrata in vigore delle procedure standard, previsto dal T.U., quale periodo transitorio, fino al quale le PMI possono avvalersi dell’autocertificazione.
I chiarimenti del M.L.P.S. – Ed è proprio dall’incrocio delle due scadenze “6 maggio e 30 giugno 2013”, che sono stati chiesti chiarimenti al Ministero del Lavoro. Dunque, presa visione della proroga introdotta dal D.l. 57/2012 il M.L.P.S. ha precisato che “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, si precisa che la possibilità per i datori di lavoro (delle micro imprese ndr) di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina il 31 maggio 2013”. Ciò significa che la procedura standardizzata entrerà a regime il 1° giugno 2013 a favore delle aziende che occupano massimo 10 addetti; ma è adottabile anche da coloro che ne occupano fino a 50. Restano escluse dalla procedura standardizzata: aziende soggetti a rischi di incidenti rilevanti; centrali termoelettriche; impianti nucleari; aziende e depositi di polveri, esplosivi e munizioni; aziende con rischi chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni connessi all’esplosione ad amianto. Infine, si precisa che se l’azienda ha già un proprio DVR, in quanto non si è avvalsa della facoltà di autocertificazione, non è necessario che lo rielabori in base alla procedura standardizzata.