20 ottobre 2015

Sisma 2009: prorogabili i contratti a termine

Le nuove norme sul Jobs act non pregiudicano le precedenti deroghe introdotte per i contratti a tempo determinato

Autore: Redazione Fiscal Focus
Gli abitanti del Comune dell’Aquila e dei Comuni del c.d. “Cratere del sisma del 6 aprile 2009” possono continuare a usufruire della sistema derogatorio introdotto per i contratti a termine. Infatti, la recente revisione del codice dei contratti (contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015) non pregiudica in alcun modo le deroghe introdotte dalle vigenti disposizioni per la proroga del suddetto istituto stipulate sulla base della normativa emergenziale, anche con riguardo alla possibilità di superare il limite dei 36 mesi, attualmente fissato dall’art. 19 del menzionato Decreto Legislativo.

A chiarirlo è stato il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 21/2015.

Il quesito - L’ANCI chiede chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della speciale normativa in materia di proroga dei contratti a termine prevista per il personale del Comune dell’Aquila e dei Comuni del c.d. “Cratere del sisma del 6 aprile 2009”, a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 – che ha introdotto un nuovo codice dei contratti - e alla conseguente abrogazione del D.Lgs. n. 368/2001.

Deroga contratti a termine - Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell’Aquila e dei Comuni del Cratere, l’art. 4, co. 14 del D.L. n. 101/2013 (conv. da L. n. 125/2013) ha disposto la possibilità per gli abitanti colpiti dal sisma di poter “prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall’articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall’articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015 nonché per gli anni 2016 e 2017, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale”.

A sua volta, il “sistema derogatorio” previsto dall’art. 7, co. 6 ter, del D.L. n. 43/2013 (conv. da L. n. 71/2013) stabilisce che “al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell’Aquila e dei Comuni del Cratere, il comune dell’Aquila è autorizzato alla proroga o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l’ente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”.

Risposta MLPS – Alla luce del suddetto quadro normativo, il Ministero del Lavoro ha evidenziato come le recenti modifiche contenute nel D.Lgs. n. 81/2015 non pregiudicano le deroghe introdotte dalle vigenti disposizioni per la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati sulla base della normativa emergenziale, anche con riguardo alla possibilità di superare il limite dei 36 mesi, attualmente fissato dall’art. 19 del menzionato Decreto Legislativo. Ciò in ragione del fatto che la revisione del codice dei contratti ha sostanzialmente recepito i contenuti del D.Lgs. n. 368/2001, in attuazione della delega contenuta nella L. n. 183/2014 (Jobs act), e della circostanza che lo stesso Legislatore ha prorogato per gli anni 2016 e 2017 il regime derogatorio in questione con la L. n. 125/2015, entrata in vigore successivamente allo stesso D.Lgs. n. 81/2015.

Di conseguenza, il rinvio contenuto nell’art. 1, co. 445, della L. n. 190/2015 ai “vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368” deve intendersi riferibile ai medesimi vincoli previsti per tale tipologia contrattuale dall’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015.
Infine, relativamente alle disposizioni normative speciali sopra citate restano fermi: gli ambiti soggettivi (intesi come amministrazioni destinatarie), quelli oggettivi (riferiti ai rapporti di lavoro), i limiti temporali (annualità richiamate) e i vincoli finanziari espressamente indicati.
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