Premessa – Si amplia la platea dei soggetti che possono usufruire delle agevolazioni concesse dalla “Legge di Stabilità” (L. n. 183/2011 art. 33, c. 28) in merito alla ripresa dei contributi sospesi a seguito del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009. Infatti, possono godere della riduzione al 40% dell’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo sospeso anche i soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, sempreché rientrino nella soglia de minimis, altrimenti la contribuzione dovrà essere recuperata per intero. Altra condizione necessaria e che i suddetti soggetti, alla data del 6 aprile 2009,esercitavano un’attività soggetta ad assicurazione obbligatoria e operanti in uno dei comuni individuati dal decreto del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009. A tal proposito, ricordiamo che tutti i contribuenti che hanno usufruito della sospensione devono presentare apposita domanda, allegando altresì la dichiarazione sugli aiuti de minimis. A precisarlo è l’INPS con il messaggio n. 16222/2012 integrando la circolare n. 116/2012.
Legge di Stabilità - Come è noto, la Legge di Stabilità (L. n. 183/2011) all’art. 33, c. 28 ha disposto, a decorrere dal mese di gennaio 2012, la ripresa della riscossione dei contributi sospesi a seguito del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009. La suddetta norma, inoltre, ha introdotto anche un regime agevolato per il versamento dell’obbligo contributivo, che può essere effettuato “senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento”.
La nuova funzionalità – Qualoraper gli artigiani e commercianti si verificasse la presenza dei requisiti per l’applicazione del nuovo regime di recupero senza l’abbattimento al 40% (soggetti non rientranti nella soglia de minimis), l’INPS informa che è in corso di predisposizione una nuova funzionalità a beneficio delle sedi per consentire quanto segue: disaccreditare i versamenti eventualmente effettuati sulle domande già acquisite e inerenti il recupero con abbattimento al 40%; cancellare le domande eventualmente già acquisite e inerenti il recupero con abbattimento al 40% (evento 43); revocare la sospensione abbinata all’evento inerente il recupero con abbattimento al 40% (evento 43); acquisire nuova sospensione abbinata all’evento inerenti il recupero senza abbattimento al 40% (evento 59); acquisire nuova domanda di dilazione con la selezione dell’evento inerente il recupero senza abbattimento al 40% (evento 59). Se tali operazioni vengono effettuate nella stessa giornata per ogni dilazione evitano il transito dei versamenti in archivio ricicli garantendo l’automatico trasferimento dalla vecchia dilazione con recupero al 40% (eliminata) alla nuova dilazione con recupero al 100%.
Soggetti non rientranti nel de minimis– Con riferimento ai soggetti che dichiarino di rientrare nel de minimis, potrà essere utilizzata la funzionalità già disponibile (evento 43), acquisendo, ove necessario, la sospensione e successivamente la domanda di dilazione con data 1° gennaio 2012. Nell’eventualità che per un soggetto sia stata già acquisita in procedura la domanda di dilazione, la stessa potrà essere considerata valida, previa comunque presentazione della dichiarazione sugli aiuti de minimis.
Rate già scadute – Quanto alle rate già scadute riferite al periodo “gennaio – settembre 2012”, la sede dovrà comunicare agli interessati l’importo da versare a saldo di quanto dovuto per lo stesso periodo considerando l’importo complessivamente dovuto riferito a tale periodo e detraendo quanto eventualmente già versato dai contribuenti. Inoltre, nella comunicazione dovrà essere indicata, oltre l’importo in unica soluzione, la codeline generata all’atto dell’acquisizione della nuova domanda di dilazione, e come data di scadenza di versamento la data del 16/12/2012.
Versamento in unica soluzione – Nel caso in cui, invece, il contribuente non intenda usufruire della rateazione e vuole versare in unica tranche l’ammontare della contribuzione sospesa, il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 ottobre 2012. Al riguardo, ricordiamo che l’ammontare della contribuzione sospesa potrà essere versatain un numero massimo di 120 rate mensili di pari importo (non inferiore ai 50 euro).
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