Premessa – A seguito dello sciame sismico del maggio 2012 che ha colpito le regioni dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, il Governo ha stanziato ben 70 milioni di euro per finanziare le prestazioni a sostegno del reddito di lavoratori residenti in tali territori, opportunamente ripartiti dal D.I. n. 75719 del 17 settembre 2013 (Lavoro-Economia). Ora, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tale decreto, l’INPS con il messaggio n. 368/2013 ne riepiloga gli aspetti salienti.
Soggetti interessati – Le risorse finanziare, previste dal D.L. n. 74/2012 (convertito nella L. n. 122/2012), sono servite per garantire le seguenti prestazioni: il riconoscimento di un'indennità fino al 3 dicembre 2012 a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito (ammortizzatori sociali), con relativa contribuzione figurativa; un'indennità una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici.
Ripartizione – Come accennato in premessa, le risorse ammontano a 70 milioni di euro, di cui il 92,2% è riservato alla regione dell’Emilia Romagna; il 6,8% alla Lombardia e l’1% al Veneto. Al riguardo, si specifica che della somma complessivamente stanziata: 50 milioni sono stati destinati per l’indennità, con relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese fruitrici della cassa integrazione in deroga, e in favore di ulteriori lavoratori dipendenti beneficiari; mentre la restante parte (20 milioni) per l’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale.
Lavoratori in CIGD – I lavoratori dipendenti da imprese fruitrici della cassa integrazione in deroga, al fine di consentire la gestione della prestazione in questione le Regioni interessate dal sisma, dovranno preventivamente comunicare a INPS le relative delibere autorizzative. In particolare, le domande per tale prestazione dovranno essere presentate utilizzando il numero di decreto “33333” per i periodi di competenza 2013 (le eventuali domande riferite a periodi di competenza 2014 dovranno essere inviate secondo le modalità che verranno previste in futuro per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2014). Da notare che le risorse finanziarie, pari a 50 milioni, dovranno prioritariamente essere utilizzate per i pagamenti della prestazione in oggetto riferiti ai periodi di competenza 2012, comprese le indennità di cui all’art.3 del D.I. n. 75719/2013.
Ulteriori lavoratori beneficiari – Quanto alle ulteriori tipologie di lavoratori che possono beneficiare di una diversa indennità il cui importo è pari all’integrazione salariale, con relativa contribuzione figurativa, viene specificato che l’importo stesso va considerato insieme ai 50 milioni di euro. Per usufruire dell’indennità, le Regioni verificheranno i requisiti soggettivi dei potenziali beneficiari della prestazione in oggetto, e come previsto per la CIG in deroga, trasmetteranno le domande all’INPS (utilizzando il flusso B), facendo riferimento al decreto n.75719, con l’espressa indicazione delle ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; successivamente le aziende inoltreranno i modelli “SR41” per la liquidazione dei pagamenti. Per i lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa a causa del sisma, le singole regioni, prima di decretare, invieranno un elenco dei lavoratori potenziali destinatari della prestazione, che verrà completato dall’Istituto con l’indicazione del numero delle giornate lavorate nel corso dell’anno 2011 e 2012, al fine di poter permettere alla regione di concedere la prestazione per un numero di giornate pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro il limite massimo di 90 giornate. Anche in questo caso dovrà essere utilizzata la procedura della CIG in deroga (flusso B), le domande dovranno essere trasmesse dalla Regione all’INPS facendo riferimento al numero di decreto 75719, con l’indicazione delle ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (anche in questo caso l’Istituto non dovrà effettuare nessun controllo sui requisiti soggettivi dei beneficiari), successivamente le aziende inoltreranno i modelli “SR41” per la liquidazione dei pagamenti.
Lavoratori autonomi e imprese individuali – L’indennità una tantum riservata ai lavoratori autonomi e titolari di impresa, invece, rientra nei limiti finanziari delle risorse pari a 20 milioni di euro. A tal fine, le singole Regioni - a seguito del completamento della fase relativa alla pubblicazione del bando per l’attribuzione della prestazione una tantum – provvederanno all’invio di un elenco di lavoratori beneficiari dell’intervento alla Direzione Generale dell’INPS ai seguenti indirizzi
dc.prestazionisostegnoreddito@postacert.inps.gov.it e
dc.sit@postacert.inps.gov.it, con la specifica del nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza (al fine del riparto tra le sedi territorialmente competenti) e IBAN.