10 dicembre 2012

Sisma. Ripresa dei contributi sospesi

Il 17 dicembre 2012 vanno versati, in un’unica soluzione, i contributi previdenziali e assistenziali sospesi per via degli eventi sismici del 20 e 29 maggio scorso

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Entro il 17 dicembre 2012 (il 16 è festivo) i contribuenti dovranno versare in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, i contributi previdenziali e assistenziali non versati nel periodo di sospensione a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. In alternativa è possibile presentare istanza di dilazione, secondo le regole generali, con aggravio quindi degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. Pertanto, ai datori di lavoro, committenti o associanti, tenuti al versamento entro la scadenza del 17 dicembre 2012 anche delle quote a carico di dipendenti, collaboratori o associati non trattenute nel periodo oggetto di sospensione, è data facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata. A precisarlo è l’INPS con il messaggio n. 20135/2012 ricordando, tra l’altro, che il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali non versati segue la disciplina di cui all’art. 11, c . 6 del D.L. n. 174/2012.

Sisma – Ricordiamo brevemente che a seguito degli eventi sismici verificatisi in data 20 e 29 maggio 2012 nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, il D.L. n.74 del 6 giugno 2012, richiamando il Decreto del M.E.F. dell’1 giugno 2012, ha disposto la sospensione degli adempimenti contributivi e del versamento dei contributi correnti dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012 nei riguardi dei soggetti iscritti alle diverse gestioni ed operanti nel territorio dei Comuni indicati nell’allegato al Decreto del MEF suindicato. Successivamente, la legge di conversione del D.L. n.74/2012, ha prorogato il termine originario di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, stabilendone il differimento al 30 novembre 2012 (v. messaggio n.13318/2012). Dall’1 dicembre 2012, pertanto, riprenderanno gli ordinari obblighi di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Aziende – Per le aziende il pagamento deve essere effettuato tramite Mod. F24 da compilare con le modalità esposte nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo DSOS, ed esponendo la matricola dell’azienda, seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro “D” di denuncia per la rilevazione del credito (N962).
Artigiani e commercianti - Per effetto della proroga della sospensione fino al 30 novembre 2012 del versamento della contribuzione, le rate sospese per gli artigiani e commercianti sono: saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2011 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2012 e I rata contribuzione eccedente il minimale per anni pregressi (16/06/2012); II rata sul minimale per l’anno 2012 (16/08/2012); III rata sul minimale per l’anno 2012 (16/11/2012); II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2012 (30/11/2012).

Liberi professionisti - Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata i contributi oggetto della sospensione, da versare con il modello F24, sono quelli dovuti per: saldo 2011, I e II acconto 2012.

Aziende agricole – Con riferimento alle aziende agricole, i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento mediante il modello F24 (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella comunicazione di accoglimento della sospensione, inviata dalla Sede. In particolare dovrà essere utilizzata la causale “LAS”.

Datori di lavoro domestico
– Infine, l’INPS precisa che i contributi per lavoro domestico dovranno essere versati con le consuete modalità: utilizzando i bollettini MAV ricevuti oppure generati attraverso il sito Internet www.inps.it seguendo il percorso “Servizi online” –> “Portale dei pagamenti” –> “Lavoratori domestici” –> “Entra nel servizio”; rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”; online sul sito Internet www.inps.it seguendo il percorso “Servizi online” –> “Portale dei pagamenti” –> “Lavoratori domestici” –> “Entra nel servizio” utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento; telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito. Si ricorda che la sospensione ha interessato i contributi relativi al 2° trimestre 2012 (termine di pagamento entro il 10 luglio) e al 3 trimestre 2012 (termine di pagamento entro il 10 ottobre). I contributi maturati nel mese di novembre dovranno essere versati entro il termine usuale previsto per il pagamento del 4° trimestre.
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