24 settembre 2014

Soci coop. Gli importi ASpI e mini-ASpI 2014-2017

L’INPS annuncia il graduale allineamento dei nuovi ammortizzatori sociali per i soci di cooperative e per il personale artistico

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – È partito il graduale allineamento della disciplina ASpI e mini-ASpI per i lavoratori esclusi dal regime ordinario. Infatti, a partire dal 2014 i soci di lavoratori di cooperative e il personale artistico, teatrale e cinematografico hanno diritto a un’indennità pari al 40% di quella ordinaria. Percentuale, questa, che sale al 60% per il 2015, all’80% per il 2016 e, infine, dal 2017 alla stessa misura degli altri lavoratori. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 101/2014.

Estensione ASpI e mini-ASpI - In particolare, stiamo parlando del Decreto n. 79412 del 18 febbraio 2014, che estende i nuovi ammortizzatori sociali (ASpI e mini-ASpI) anche ai soci lavoratori delle cooperative e al personale artistico, teatrale e cinematografico, in precedenza non rientranti nel campo di applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione. Il Decreto, in particolare, determina per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 le misure delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, da liquidare alla nuova platea degli assicurati, in funzione dell’effettiva aliquota di contribuzione. Inoltre è stata disposta, subordinatamente a un decreto interministeriale annuale del ministro del Lavoro e di quello dell'Economia, l'allineamento graduale alla misura dell'1,31%, con incrementi annuali dello 0,26% dal 2013 al 2016 e dello 0,27% per l'anno 2017, nonché al contributo dello 0,3% con incrementi annuali dello 0,06% dal 2013 al 2017.

La misura - Considerato che l'Aspi e la mini-Aspi sono ordinariamente pari al 75% della retribuzione media mensile fino al limite di 1.180 (anno 2013) e aumentato a euro 1.192,98 (anno 2014), ne deriva che gli ammortizzatori sociali ridotti negli anni assumono i seguenti valori:
• per il 2013, il 15% della retribuzione media mensile fino a 1.180 euro più l'eventuale quota del 5% della differenza tra retribuzione media mensile e 1.180 euro;
• per il 2014, il 30% della retribuzione media mensile fino a 1.192,98 euro più l'eventuale quota del 10% della differenza tra retribuzione media mensile e 1.192,98 euro;
• per il 2015, il 45% della retribuzione media mensile fino a 1.192,98 euro (valore 2014) più l'eventuale quota del 15% della differenza tra retribuzione media mensile e 1.192,98 euro;
• per il 2016, il 60% della retribuzione media mensile fino a 1.192,98 euro (valore 2014) più, l'eventuale quota del 20% della differenza tra retribuzione media mensile e 1.192,98 euro;
• dal 2017, il 75% della retribuzione media mensile fino a 1.192,98 euro (valore 2014) più l'eventuale quota del 25% della differenza tra retribuzione media mensile e 1.192,98 euro.
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