Premessa – È stato redatto e siglato il nuovo contratto collettivo per i lavoratori somministrati. Infatti, il 24 febbraio scorso le organizzazioni sindacali e Assolavoro hanno dato seguito all’ipotesi di accordo firmato l’11 settembre 2013. Va ricordato però che AssoSomm - l'altra associazione datoriale di settore - sta ancora negoziando il rinnovo, quindi le imprese ad essa associate devono aspettare ancora. L'accordo in questione avrà efficacia retroattiva, per comune volontà delle parti, a partire dal 1° gennaio 2014, e introduce alcune innovazioni importanti nella disciplina della somministrazione di manodopera. Vediamole nel dettaglio.
Addio alla stabilizzazione – Un primo importante intervento riguarda l’abbandono della c.d. “stabilizzazione”. In pratica, il precedente contratto collettivo aveva scommesso sulla capacità del sistema delle Agenzie per il lavoro di assorbire i lavoratori somministrati che avevano rapporti di lavoro molto lunghi (36 o 42 mesi, secondo i casi). Tuttavia, ciò che è accaduto nell'economia, nazionale e mondiale, negli anni successivi ha reso inattuabile questo meccanismo. Il nuovo contratto collettivo non abbandona l'obiettivo di favorire la stabilizzazione dei lavoratori somministrati, ma sceglie un sistema diverso; si prevede, infatti, il riconoscimento di un incentivo di 750 euro l'anno (alla fine dei primi 12 mesi, e per un triennio massimo) in favore dell'agenzia che assume il lavoratore a tempo indeterminato, indipendentemente dal fatto che si tratti di una trasformazione da contratto a termine o che il rapporto nasca sin dall'inizio senza una scadenza.
Il “monte ore garantito” – Altra novità è rappresentato dal c.d. “monte ore garantito". Si tratta di un regime di orario flessibile che consente all'impresa utilizzatrice di richiedere le prestazioni lavorative del somministrato solo quando sono effettivamente necessarie. Il lavoratore, al momento dell'assunzione, concorda con l'Agenzia per il lavoro una fascia oraria di disponibilità: sulla base di tale intesa, l'utilizzatore ha il diritto, giorno per giorno, di decidere se chiamare o meno il lavoratore, in funzione delle proprie esigenze organizzative e nel rispetto della fascia e dando un preavviso di almeno 24 ore. Il lavoratore coinvolto nel meccanismo ha diritto a un compenso minimo garantito, pari al 25% della retribuzione spettante ai lavoratori a tempo pieno impiegati con medesima qualifica e livello presso l'utilizzatore. Si rammenta, al riguardo, che la misura ha carattere sperimentale, e si potrà utilizzare inizialmente solo per alcuni settori predefiniti.
Politiche attive – News anche sulle parti del contratto che si occupano di politiche attive, ammortizzatori sociali e relazioni sindacali. Infatti, sul tema della promozione dell'occupazione, vengono destinate risorse specifiche alla realizzazione di azioni di politiche attive finalizzate a incrementare l’occupabilità dei giovani. Viene ribadito invece l'investimento nella bilateralità, seguendo la tradizione consolidata del settore, che è confermata nel suo ruolo di strumento da utilizzare per erogare sostegni di vari natura (formazione, maternità, reddito, credito agevolato, tutele sanitarie) in favore dei lavoratori in somministrazione.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata