Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 5/2014, ha chiarito che nell’ambito del contratto di somministrazione l’impresa utilizzatrice non è obbligata a comunicare alla DTL di aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ciò in quanto, il suddetto obbligo non risulta contemplato né nell’ambito del D.Lgs. n. 626/1994 né tantomeno alla luce delle disposizioni di cui al successivo D.Lgs. n. 81/2008.
Il quesito - La Confindustria ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla corretta interpretazione dell’art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro. In particolare è stato chiesto se nell’ambito del contratto di somministrazione l’impresa utilizzatrice sia o meno obbligata a comunicare alla DTL di aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il divieto - In via preliminare, il Ministero del Welfare richiama l’art. 20, comma 5, lett. c) della Legge Biagi, il quale stabilisce che il contratto di somministrazione è vietato “da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche”.
La risposta del MLPS – La risposta ministeriale è negativa. Infatti, non sussiste in capo all’azienda utilizzatrice – che sottoscrive un contratto di somministrazione – alcun obbligo di comunicazione afferente alla valutazione dei rischi nei confronti degli uffici territoriali di questo Ministero, ma esclusivamente l’obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l’avvenuta effettuazione della predetta valutazione mediante esibizione del documento di valutazione rischi (DVR). Il divieto di cui alla disposizione ex art. 20, comma 5, trova quindi applicazione esclusivamente nei confronti delle aziende che non siano in grado di fornire prova della valutazione dei rischi mediante l’esibizione del relativo DVR, in quanto o non l’abbiano effettuata, ovvero tale valutazione non sia stata rielaborata secondo le previsioni dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008. Infine, il Ministero del Welfare afferma che il somministratore deve accertare “l’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte del somministratore (si veda al riguardo la circolare di questo Ministero MLPS n. 7/2005), ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita”.
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