9 aprile 2014

Somministrazione. Meno vincoli per la “causale”


Niente causale nei contratti di somministrazione per i primi contratti e disoccupati

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Causale “light” nei contratti di somministrazione. L’indicazione della “causale”, vale a dire la motivazione dell’instaurazione del contratto di lavoro, oltreché nei contratti a tempo determinato, va inserita anche nei rapporti a somministrazione. Tuttavia, esistono delle deroghe che alleggeriscono notevolmente tale adempimento, contenuti essenzialmente nel D.Lgs. n. 24/2012, che recepisce la Direttiva 2008/104/Ce. Vediamoli nel dettaglio.

La somministrazione -
La somministrazione di manodopera permette a un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi a un altro soggetto (somministratore) per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore. Nella somministrazione abbiamo quindi due contratti diversi:

• un contratto di somministrazione, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale;
• un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il somministratore e il lavoratore.

Entrambi i contratti possono essere stipulati: a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato. Affinché le parti possano utilizzare tale contratto, l'azienda deve essere in regola con gli obblighi sulla sicurezza sul lavoro, e non deve adibire i lavoratori alla sostituzione di persone che stanno scioperando o che sono state licenziate o sospese dal lavoro a seguito di un licenziamento collettivo o di una cassa integrazione.

La causale –
Come precisato in premessa, per usare la somministrazione a termine, è opportuno redigere una causale ampia, dettagliata e riferita a situazioni realmente esistenti. In pratica, bisogna indicare quali siano le esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che rendono necessaria l'apposizione del termine. La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) prima, e il decreto Giovannini (D.L. n. 76/2013) poi, hanno stabilito che l'onere di indicare la causale non è richiesto nell'ipotesi del primo contratto di somministrazione a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi. Nel rispetto di tale limite, il rapporto lavorativo può essere prorogato per tutte le volte ammesse dalla contrattazione collettiva di settore (che attualmente consente fino a sei proroghe).

Ulteriori ipotesi –
Tuttavia, esistono ulteriori ipotesi nelle quali non è necessario indicare la causale, che sono riportati nel D.Lgs. n. 24/2012. Il primo caso si ha quando il lavoratore impiegato nell'ambito della somministrazione è un soggetto che percepisce ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi (vi rientrano anche l'iscrizione nelle liste di mobilità o il godimento della cassa in deroga). La seconda, invece, riguarda il caso in cui siano utilizzati lavoratori definibili come svantaggiati o molto svantaggiati, in base al regolamento Ce 800 del 2008. Infine, la terza deroga riguarda la possibilità di rimettere alle parti sociali i casi nei quali non è necessario indicare le ragioni di ricorso alla somministrazione, tramite contratti collettivi di qualsiasi livello (nazionale, territoriale o aziendale).

Somministrazione a tempo indeterminato – Con riferimento alla somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing), la causale può essere omessa esclusivamente per una serie) di settori e attività molto variegate (la lista predefinita è contenuta nell’art. 20, c. 3, del D.Lgs. n. 276/2003). Si precisa, infine, che lo staff leasing può essere utilizzato anche nei casi previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
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