Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 27/2014 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha chiarito che il datore di lavoro – tramite convenzioni con una struttura pubblica (come una Asl) o anche con una struttura privata - si può avvalere, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, dell’attività di medici competenti dipendenti di tali strutture.
Il quesito – La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurgici e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha inoltrato istanza di interpello in merito al possibile conflitto di interessi che potrebbe crearsi in caso di stipula di convenzioni tra alcuni enti pubblici e alcune aziende sanitarie per lo svolgimento delle attività di “sorveglianza sanitaria”, in relazione a quanto previsto dall’art. 41, c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui la sorveglianza è effettuata dal medico competente. La Federazione, inoltre, oltre a sottolineare che la suddetta situazione appare notevolmente diffusa in alcune regioni, visto che “tra le competenze istituzionali delle Aziende Sanitarie Provinciali, l’attività di medicina del lavoro riguarda le attività di vigilanza e non già quelle di sorveglianza, come espressamente indicato dall’art. 13”, chiede appunto di sapere se le Aziende Sanitarie Provinciali possono svolgere l’attività di “sorveglianza sanitaria” e le altre attività di medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008.
Medico competente – Prima di rispondere al quesito su esposto, la Commissione interpelli chiarisce che il medico competente – ai sensi dell’art. 39, c. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 – svolge la propria opera in qualità di: dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o provata, convenzionata con l’imprenditore; libero professionista; dipendente del datore di lavoro. Inoltre, viene evidenziato come il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
Risposta Commissione interpelli - La risposta della Commissione interpelli è positiva. Infatti, viene confermata la possibilità per il datore di lavoro, tramite convenzioni con una struttura pubblica, come una ASL, o anche con una struttura privata, di potersi avvalere, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, dell’attività di medici competenti dipendenti di tali strutture. In ogni caso, resta esclusa la possibilità di potersi avvalere, per effettuare l’attività di medico competente, di dipendenti di strutture pubbliche assegnati ad uffici che svolgono una attività di vigilanza, per i quali vige il divieto assoluto di poter svolgere tale funzione “ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale”. Per concludere, il datore di lavoro può avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Locali per quanto attiene all’attività di “sorveglianza sanitaria” e alle altre attività di medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente alla messa a disposizione dell’opera di dipendenti di tale struttura, se in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e sempreché non sussistano condizioni di incompatibilità, previa sottoscrizione di una specifica convenzione per l’effettuazione dell’attività di medico competente.
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