21 maggio 2015

Sospensione impresa. Soci lavoratori esclusi dal conteggio

Definito l’ambito di applicazione dei soggetti che rientrano o meno nel calcolo della base di computo ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione

Autore: Redazione Fiscal Focus
I soci amministratori che prestano attività lavorativa in azienda non andranno computati nel calcolo della percentuale dei lavoratori complessivamente “occupati” ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione. Viceversa, i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici, ricadono nel calcolo della base di computo.

A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 7127/2015, a seguito di un quesito posto in merito all’esatta individuazione della c.d. “micro impresa” e delle categorie di prestatori di lavoro computabili per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza).

Sospensione attività imprenditoriale – In particolare, il Decreto Legislativo in trattazione all’art.14, co. 1 definisce i requisiti per l’applicazione della suddetta sanzione, che possono essere individuati:

• nell’impiego di personale non risultanti dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
• nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Tuttavia, esiste una deroga a tale regola introdotta dall’art. 11, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 106/2009, ossia qualora il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa.

Calcolo percentuale di computo – Con riferimento alla percentuale minima da rispettare (20%), oltre la quale scatta il provvedimento di sospensione, il Ministero del Welfare fa notare che il tema è stato più volte affrontato (circolari n. 30/2008 e n. 33/2009), e con particolare riguardo ai lavoratori “in nero”. Nel dettaglio, devono considerarsi tali anche “tutti i soggetti comunque riconducibili all’ampia nozione di cui all’art. 2, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 81/2008, rispetto ai quali non si sia provveduto a formalizzare il rapporto, comprendendovi anche i soggetti che pur risultando indicati nella visura CCIAA in quanto titolari di cariche societarie svolgono attività lavorative a qualsiasi titolo [...]”.

Da qui è scattata l’automatica computabilità, nell’alveo dei “lavoratori”, anche dei soci investiti di particolari poteri, che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa.

Definizione di lavoratore – Ora, al fine di chiarire e delimitare il suddetto concetto, il Ministero del Lavoro definisce richiamare la definizione di “lavoratore” contenuta nell’art. 2, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, in cui tale qualifica si attribuisce alla “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione […]. Al lavoratore così definito è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso”. Tale definizione pone senza dubbio la figura del lavoratore in una posizione di alterità rispetto al datore di lavoro.
Alla luce di quanto su esposto, il Ministero del Lavoro ritiene corretto porre in evidenza la sostanziale diversità che intercorre tra coloro che, prestando attività lavorativa a favore dell’impresa, rivestono la carica di amministratori, e sono dotati, pertanto, dei tipici poteri datoriali, e chi invece, pur appartenendo alla compagine societaria, non dispone di tali poteri gestori.

Nel primo caso, infatti, non sussiste la necessaria dissociazione tra le figure di datore e prestatore di lavoro, pertanto non è possibile computare tali soggetti nella categoria dei “lavoratori”. Di conseguenza, i soci amministratori che prestano attività lavorativa in azienda non andranno computati nel calcolo della percentuale dei lavoratori complessivamente “occupati” ai fini della adozione del provvedimento di sospensione. Tale esclusione, inoltre, opera anche nell’eventualità in cui venga rilevata la presenza di un solo lavoratore “in nero” alla luce di quanto previsto all’art. 14 comma 11-bis del D.Lgs. n. 81/2008 con conseguente inapplicabilità del provvedimento di sospensione.

Viceversa, i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici, ricadono nel calcolo della base di computo.
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