22 febbraio 2013

Spettacolo. Quando sono ammessi gli intermittenti?

Ampliata la possibilità di ricorrere ai lavoratori intermittenti per servizi espletati da operatori addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 7/2013, ha chiarito che ai fini dell’applicazione del contratto intermittente nei servizi espletati da operatori addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi la tabella n. 43 allegato al R.D. n. 2657/1923 costituisce un elemento chiarificatore meramente aggiuntivo. Pertanto, il ricorso al contratto di lavoro intermittente, in relazione a tutte le figure indicate alla suddetta tabella, è ammesso anche in assenza di tali fini didattici.

Il quesito - Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta d’interpello in merito al possibile utilizzo del contratto di lavoro intermittente per quanto concerne gli operatori addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, nonché da fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo, anche per fini didattici. In particolare, è stato chiesto se l’espressione “anche per fini didattici” debba riferirsi a tutte le categorie di lavoratori elencate al n. 43 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 ponendo, altresì, la questione in ordine alla possibilità, per una associazione senza fini di lucro, operante nel settore dello spettacolo teatrale, di far ricorso alla tipologia contrattuale in esame.

L’elenco
- Nello specifico la tabella allegata al suddetto R.D. include, quali attività riconducili nell’ambito della fattispecie contrattuale in argomento, quelle espletate da “artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici”.

Risposta del M.L.P.S. – Il Ministero del Lavoro chiarisce che l’espressione “anche per fini didattici” costituisce un elemento chiarificatore meramente aggiuntivo. Pertanto, il ricorso al contratto di lavoro intermittente, in relazione a tutte le figure indicate al n. 43 della tabella, è ammesso anche in assenza di tali fini didattici. Per quanto riguarda invece la possibilità per un’associazione senza fini di lucro di far ricorso al contratto intermittente, si sottolinea che la natura del soggetto datoriale non incide in alcun modo sulla possibile attivazione della fattispecie contrattuale in argomento, in quanto la stessa risulta subordinata esclusivamente alla sussistenza dei requisiti di carattere oggettivo o soggettivo contemplati dagli artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003.

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