9 giugno 2016

Super Bonus Occupazione anche per apprendistato professionalizzante

La Circolare n. 89 INPS ammette il “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini” anche a chi abbia svolto apprendistato

Autore: redazione fiscal focus
Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16/II/2016, adottato il 3 febbraio 2016, rettificato poi dal Decreto Direttoriale n. 79/2016, prevede un incentivo denominato “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”, da elargire a quei datori di lavoro privati che assumono dei lavoratori che abbiano svolto o che siano in corso di svolgimento di un tirocinio extracurriculare, “a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro”.

La fruizione dell’incentivo – Per fruire dell’incentivo in questione, è necessario che i lavoratori abbiano svolto un tirocinio nell’ambito del progetto Garanzia giovani, e che quindi siano giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso del requisito di NEET, ossia non inseriti in un percorso di studi e che non siano occupati. L’incentivo Super Bonus può essere fruito dai datori di lavoro che decidono di assumere lavoratori che abbiano avviato o concluso il tirocinio entro il 31 gennaio 2016, e anche nel caso in cui il datore di lavoro assuma a scopo di somministrazione oppure “in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro”, e infine anche nel caso di apprendistato professionalizzante. In particolare, proprio la situazione in cui si voglia assumere un lavoratore che ha completato o abbia in corso un apprendistato, comporta la necessità di analizzare la situazione più nel dettaglio.

Garanzia Giovani e apprendistato – I soggetti con età compresa tra 18 e 29 anni possono essere assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante da tutti i datori di lavoro pubblici e privati per il conseguimento di una qualifica professionale come recita l’articolo 41 c. 1 del D.Lgs. 81/2015 in tema di “riordino dei contratti di lavoro”: “Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del Decreto Legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi d’inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Si segnala poi che al comma 2 viene stabilito che “in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche […] non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano […]”. Anche quindi in questa circostanza, fermo restando il rispetto della normativa riguardante lo specifico contratto, sarà possibile usufruire del Super Bonus in maniera speculare a quella prevista per i contratti a tempo indeterminato, qualora “il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi”. Qualora si decidesse di sottoscrivere dei contratti con durata inferiore a 12 mesi, il super bonus dovrà essere proporzionalmente ridotto, e a tal proposito si riportano, a scopo esplicativo i due esempi segnalati dall’INPS, chiarificatori della portata del Bonus stesso in base alla durata del contratto:
1. “ALFA stipula un contratto di apprendistato professionalizzante con il lavoratore Tizio, a cui è attribuita la classe di profilazione “3-ALTA”; il contratto prevede una durata del periodo di formazione che va dal 01.03.2016 al 31.03.2017. ALFA sarà ammesso all’incentivo nella misura di euro 9.000 (poiché il rapporto ha durata superiore a 12 mesi, al datore di lavoro spetterà il Super Bonus riconoscibile per il rapporto a tempo indeterminato);
2. ALFA stipula un contratto di apprendistato professionalizzante con il lavoratore Tizio, a cui è attribuita la classe di profilazione “3-ALTA”; il contratto prevede una durata del periodo di formazione che va dal 01.05.2016 al 31.10.2016. ALFA sarà ammesso all’incentivo nella misura di euro 4.500 (poiché il rapporto ha durata di 6 mesi, al datore di lavoro spetterà il Super Bonus riconoscibile per il contratto a tempo indeterminato ma ridotto di sei quote mensili)”.

Super Bonus e part-time – Il beneficio spetta, sulla base della Circolare n. 89, anche nel caso in cui si decida di instaurare un rapporto di lavoro a tempo parziale a patto che il rapporto instaurato sia pari o superiore al 60% del normale orario di lavoro.

Esclusione dal beneficio – Si ricorda in conclusione che il Super Bonus non sarà fruibile per la stipulazione di
• “contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d’istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
• contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
• contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio”.

Inoltre non sarà possibile fruire dell’incentivo se è già stato richiesto per un altro rapporto, e se viene richiesto per l’assunzione dello stesso giovane “per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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