L’INPS aggiorna le prestazioni di esodo alle ultime novità in tema di pensioni d’oro (art. 1, co. 707 della L. n. 190/2014). Infatti, la data a partire dalla quale scatta il tetto sui trattamenti previdenziali, quindi anche il meccanismo del “doppio calcolo”, è l’1 gennaio 2015. Tale meccanismo troverà sempre applicazione in fase di liquidazione di pensione derivante da prestazioni di esodo, a nulla rilevando in questo caso la data di certificazione.
Inoltre, per le prestazioni di esodo alla pensione anticipata, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, non trova più applicazione la riduzione percentuale di cui alla Manovra Salva-Italia (art. 24, c. 10 della L. n. 214/2011).
A chiarirlo è stato l’INPS con il messaggio n. 2565/2015 comunicando altresì che sono in corso le modifiche di UNICARPE che consentono di acquisire l’informazione in procedura e gestire automaticamente il calcolo.
Doppio calcolo – Con la circolare n. 74/2015, l’INPS ha illustrato i criteri di applicazione dell’art. 1, co. 707 della L. n. 190/2014 (Manovra Finanziaria 2015), la quale stabilisce che “in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti” prima della Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Si ricorda, infatti, che l’ex ministro Fornero ha esteso il sistema contributivo anche ai lavoratori che il 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contributi e fino ad allora si vedevano calcolare la pensione sulla base delle regole del vecchio sistema retributivo. Ciò dava la possibilità a chi aveva continuato a lavorare anche dopo aver raggiunto l’età pensionabile di cumulare i benefici del sistema di calcolo retributivo (fino a tutto il 2011) con il monte di contributi maturato tra il gennaio 2012 e l’effettivo pensionamento.
Per ovviare a tale problema, l’INPS ha messo in atto un “doppio calcolo”. Innanzitutto, ricalcolerà la pensione applicando i criteri vigenti a partire dal 1° gennaio 2012, vale a dire calcolo retributivo secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011 per le anzianità contributive maturate a tale data e calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012. Poi confronterà l’importo ottenuto con quello che viene loro liquidato in questo momento, che prevede un calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato. Si è superato, quindi, il concetto di “massima anzianità contributiva valorizzabile”, stabilendo che quest’ultima sia pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione che deve essere incrementata con l’anzianità contributiva che dovesse maturare il lavoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione.
Dal raffronto così operato, verrà messo in liquidazione l’importo minore.
Inoltre, l’INPS fa sapere che procederà “al recupero delle somme indebitamente corrisposte” a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Prestazioni di esodo - Ora, l’Istituto previdenziale ha chiarito che tali criteri si applicano anche per le prestazioni di esodo in favore dei lavoratori prossimi a pensione della gestione privata. Sul punto, si ricorda brevemente che l’art. 4, c. da 1 a 7-ter della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero) ha stabilito che, nei casi di eccedenza di personale, è possibile stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.
In particolare, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Nella prestazione sono inclusi anche i dirigenti risultati in esubero nell’ambito di un processo di riduzione di personale avente qualifica dirigenziale, conclusosi con un accordo firmato da un’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
I predetti lavoratori devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro, da parte sua, deve presentare domanda all’INPS accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.
L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e al lavoratore.
A seguito dell’accettazione dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata. In caso di mancato versamento della provvista mensile, l’INPS notifica un avviso di pagamento e, ove necessario, procede all’escussione della fideiussione.
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