25 giugno 2013

Tirocinio unico per disoccupati

L’esperienza formativa può essere svolta una sola volta presso la stessa azienda

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Per i soggetti disoccupati il tirocinio può durare per un massimo di 6 mesi, proroghe comprese. Durata che si estende a 18 mesi per i soggetti disabili, elevabili a 24 mesi per i portatori di handicap di cui alla L. n. 68/1999. Inoltre, l’esperienza formativa può essere svolta una sola volta presso la stessa azienda, indipendentemente dal profilo professionale, dal progetto formativo e dalla collocazione temporale del tirocinio.

Il quesito – La Fondazione Studi CdL è stata interrogata per sapere la durata massima che può avere l’esperienza formativa in Veneto e se fosse possibile ripetere il tirocinio presso la stessa azienda, visto che il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro, ma si tratta di un’esperienza formativa in un contesto di lavoro.

La risposta – Per rispondere al quesito posto, gli esperti della Fondazione Studi chiariscono che il tirocinio in Veneto è regolato dal D.G.R. del 6 marzo 2012 n. 337; in particolare, l’art. 7 disciplina la durata, calzandola alla diversa tipologia di tirocinio, considerando un tempo ragionevole per consentire di adempiere al fine che il tirocinio si prefigge. Nello specifico il soggetto disoccupato, rientrando nella tipologia di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo può svolgere un tirocinio con una durata massima di sei mesi, proroghe comprese. Secondo i CdL, si tratta di un tempo sufficiente affinché il tirocinante, affiancato dal tutor aziendale, consegua la formazione e gli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo. Tuttavia, sono previste durate più lunghe per i soggetti disabili, ossia 18 mesi proroghe comprese, elevabili a 24 mesi per i portatori di handicap di cui alla L. n. 68/1999. Mentre i soggetti in condizione di svantaggio di cui alla L. n. 381/91 (tossicodipendenti, soggetti in trattamento psichiatrico, alcolisti, ecc.) possono svolgere un tirocinio con una durata massima di 12 mesi, prorogabili fino a 18 mesi e le categorie “particolari” di persone svantaggiate possono svolgere tirocini con una durata massima di 9 mesi, comprensivi di proroghe. Per quanto concerne la possibilità di ripetere il tirocinio presso la stessa azienda, l’art. 8 della legge regionale, lo vieta espressamente dicendo che “ciascun tirocinante può svolgere un unico tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante, indipendentemente dal profilo professionale, dal progetto formativo e dalla collocazione temporale del tirocinio”. Tale norma si pone in linea con la volontà del legislatore di combattere forme abusive di tirocinio, poiché le parti hanno già avuto modo di conoscersi e di verificare l’opportunità di un successivo inserimento stabile e non sembra perciò giustificata una reiterazione dell’esperienza formativa presso la medesima realtà lavorativa.
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