Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 8/2014, ha precisato che per determinare gli effetti dell’abrogazione dell’art. 1 bis del D.L. n. 249/2004 (convertito nella L. n. 291/2004) sull'attivazione di strumenti di sostegno del reddito dopo il 31 dicembre 2012, sulla base di accordi quadro stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della legge Fornero, occorre tener conto della data in cui l’accordo sindacale è stato sottoscritto.
Il quesito - Le Organizzazioni Nazionali dei lavoratori del settore trasporto aereo – CGIL, CISL, UIL e UGL hanno chiesto ulteriori delucidazioni derivanti dell’abrogazione dell’art. 1-bis del D.L. n. 249/2004 (convertita nella L. n. 291/2004) operata dalla Riforma Fornero (art. 3, c. 46, L. n. 92/2012). In particolare, è stato chiesto quali siano gli effetti della suddetta abrogazione in ordine agli accordi sindacali sottoscritti per l’attivazione di strumenti di sostegno del reddito dopo il 31 dicembre 2012, sulla base di accordi quadro stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della L. n. 92/2012.
Chiarimenti preliminari – Innanzitutto, è stato precisato che l’abrogazione dell’art. 1-bis del Decreto Legge sopra citato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non produce effetti rispetto ai programmi di CIGS attualmente in corso o comunque attivati nelle ipotesi di crisi occupazionale, ristrutturazione nonché riduzione o trasformazione di attività in ragione di scelte operate in sede di accordo sindacale entro il 31 dicembre 2012. Ne consegue che i decreti ministeriali di concessione dei relativi trattamenti, sebbene emanati successivamente al 1° gennaio 2013, sono “integralmente assoggettabili al regime legale vigente al momento della stipula dell’accordo, secondo il principio del tempus regit actum”.
Accordo sindacale – Sul punto il Ministero del Lavoro afferma che il menzionato principio giuridico involge anche la questione sollevata dall’istante afferente invece alle ipotesi in cui l’accordo sindacale sia stato sottoscritto dopo l’abrogazione della norma in argomento, ovvero nel corso dell’anno 2013, nel contesto di un processo di ristrutturazione avviato con accordo quadro stipulato in sede governativa, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di carattere abrogativo.
La risposta del MLPS – Alla luce di quanto affermato, il MLPS evidenzia che per determinare gli effetti dell’abrogazione dell’art. 1 bis del D.L. n. 249/2004 (convertito nella L. n. 291/2004) sull'attivazione di strumenti di sostegno del reddito dopo il 31 dicembre 2012, sulla base di accordi quadro stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della legge Fornero, occorre tener conto della data in cui l’accordo sindacale è stato sottoscritto. Non è infatti possibile ritenere, conclude il Ministero del Lavoro, che il semplice accordo quadro, nello specifico stipulato nel 2008, possa consentire la “ultrattività” della previgente disciplina.
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