Premessa – L’INPS, con il messaggio diffuso in data 22 novembre 2011, ha comunicato che, a seguito della determinazione del Presidente dell'Istituto n. 277 del 24 giugno 2011 (G.U. n. 227 del 29 settembre 2011) avente ad oggetto "Istanze e Servizi INPS – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenza”, è stata avviata la procedura di telematizzazione per le domande di liquidazione del trattamento di richiamo alle armi che dovranno essere presentate unicamente mediante il canale telematico a partire dall’1 aprile 2012.
Il modello – A tal fine, è stata resa disponibile sul sito dell’INPS la relativa modulistica, ovvero:
- modello IR27 – SR 80 (trattamento di richiamo alle armi).
Tale modello dovrà essere esclusivamente utilizzato dal lavoratore dipendente di aziende appartenenti ai settori del commercio, delle professioni e arti e dell’agricoltura per chiedere il pagamento del trattamento di richiamo a carico dell’INPS. Per ottenere la prestazione, oltre a possedere i requisiti di legge, l’interessato deve compilare la domanda in ogni sua parte e consegnarla all’ufficio INPS di zona, inviarla per posta o presentarla tramite un Ente di patronato che offre assistenza gratuita.
Presentazione delle domande – Come precisato in premessa, i soggetti in questione dovranno presentare la domanda solo ed esclusivamente mediante il canale telematico a partire dal 1° aprile 2012. Tuttavia, l’INPS ha previsto un periodo transitorio che terminerà il 31 marzo 2012, durante il quale saranno comunque ammesse anche le tradizionali modalità di presentazione.
I destinatari – L’indennità per richiamo alle armi spetta:
- a tutti i dipendenti di imprese private, richiamati alle armi, che abbiano la qualifica di operaio, impiegato, dirigente, viaggiatore e piazzista, con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato, in periodo di prova, con contratto stagionale, in preavviso di licenziamento, nei casi in cui gli stessi siano:
o trattenuti sotto le armi dopo il compimento del normale periodo di leva;
o riformati, chiamati per la prima volta alle armi;
o dispensati dal servizio militare perché residenti all'estero che, rientrati in Patria dopo il compimento del 32° anno, vengono chiamati per la prima volta alle armi.
Inoltre, è possibile che si verifichi anche la sospensione dei trattamenti:
- durante le licenze militari straordinarie illimitate o di durata superiore ai 30 giorni;
- durante le licenze di convalescenza, dopo il primo mese.
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