Premessa – Con l’avvicinarsi delle vacanze natalizie non si può non pensare alla “tredicesima” mensilità, per i lavoratori retribuiti in misura fissa, e la gratifica natalizia per i dipendenti con paga oraria. La prestazione, riconosciuta dal D.P.R. n. 1070/1960, va corrisposta prima del 25 dicembre ovvero, se precedente, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alle quote maturate a tale data. In particolare, esso serve per garantire una certa disponibilità economica in un determinato periodo dell’anno, coincidente appunto con il periodo natalizio. Illustriamo nel dettaglio le regole e caratteristiche tipiche dell’importo aggiuntivo.
Retribuzione differita – Innanzitutto si precisa che la tredicesima mensilità spetta sia in caso di lavoro a tempo pieno che parziale. In particolare, si tratta di una forma di retribuzione “differita”, concetto questo che accoglie tutte quelle indennità e somme (tra cui appunto le mensilità aggiuntive e il trattamento di fine rapporto) la cui maturazione avviene nel periodo di paga (ovvero, come nel caso del TFR, nell’anno) e la cui corresponsione si verifica in corso d’anno ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro.
Regole della tredicesima – Le regole per la gestione della tredicesima mensilità sono individuate dai contratti collettivi e a questi va fatto sempre riferimento per verificarne le modalità di computo e di maturazione. Per quanto riguarda la sua maturazione, la quasi totalità dei contratti collettivi adottano il sistema della maturazione sulla base dei mesi di servizio. Tale sistema, in pratica, prevede che un mese risulti utile ai fini della maturazione della tredicesima mensilità (nonché della quattordicesima, se prevista, del TFR, delle ferie e dei permessi) se il rapporto di lavoro risulta in essere per una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario. Al contrario, se la frazione di mese non supera i 14 giorni di calendario, il mese non si considera utile alla maturazione della mensilità aggiuntiva. Esso viene maturato nel periodo “gennaio-dicembre” dell’anno di riferimento.
Elementi retributivi – Più nel dettaglio, gli elementi retributivi da tenere in considerazione per il calcolo delle mensilità aggiuntive, sono quelli per i quali sussistono congiuntamente i caratteri di:
• obbligatorietà: l’erogazione dell’elemento retributivo deve essere imposta dalla legge, da un contratto collettivo o da un accordo aziendale effettivamente vincolante per le parti;
• determinatezza: la retribuzione dedotta in contratto deve essere determinata o quantomeno determinabile in base a parametri certi in esso esposti;
• continuità: un elemento, qualora corrisposto in maniera regolare e protratta nel tempo, seppure di ammontare varabile, rientra ipso facto nell’ambito della retribuzione propriamente detta.
Le assenze – Particolare attenzione va rivolta alla gestione delle assenze. Infatti, se queste ultime si protraggono per più di 15 giorni, il mese deve essere considerato interamente non utile alla maturazione delle mensilità aggiuntive. Generalmente le mensilità aggiuntive non maturano durante le assenze per congedo parentale, malattia del bambino, sciopero, assenze non giustificate, permessi non retribuiti, ecc., ma vanno comunque verificate le disposizioni contrattuali. In ogni caso, sono poi i CCNL a individuare i periodi di assenza durante i quali si matura il diritto alla mensilità aggiuntiva. Un discorso a parte merita la tredicesima mensilità in concomitanza con un periodo di cassa integrazione guadagni. Mentre in caso di CIG a orario ridotto le mensilità aggiuntive maturano regolarmente, in caso di sospensione a zero ore il mese non può considerarsi utile se tale sospensione risulta superiori a 15 giornate di calendario. L’INPS, in ogni caso, provvede a integrare (sempre nella misura dell'80% della retribuzione spettante) anche i ratei delle mensilità aggiuntive (compresa la quattordicesima), qualora risulti non superato il massimale del mese nel quale sono state corrisposte le integrazioni salariali ordinarie.
Aspetto previdenziale e fiscale – Infine, sul versante previdenziale e fiscale si evidenzia che la tredicesima mensilità, in quanto retribuzione, deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale e a ritenute fiscali. Essa, in particolare, costituisce imponibile previdenziale del mese in cui viene erogata secondo le regole ordinarie, in materia di contribuzione sia di INPS che INAIL. In merito al trattamento fiscale, invece, si evidenzia come, in fase di tassazione delle mensilità aggiuntive, non vengano riconosciute le altre detrazioni né le detrazioni per carichi di famiglia.