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Premessa – Come è noto, lo scorso 18 luglio (entrata in vigore della recente riforma del lavoro) sono diventate operative le nuove regole riguardanti la gestione del rapporto di lavoro intermittente. Al riguardo numerosi sono i dubbi e le criticità manifestate dalla Fondazione Studi C.d.L. Infattise prima dell’entrata in vigore della riforma del lavoro (cioè fino al 17 luglio) era possibile, una volta avviato il regolare rapporto di lavoro, procedere con la chiamata del lavoratore ogni volta che si presentava l’esigenza, oggi è necessario porre maggiore attenzione e ricordarsi di procedere con una comunicazione che preceda anche di poche ore, l’effettivo impiego. Secondo gli esperti della Fondazione Studi, tutto ciò si traduce in una gestione meno fluida del lavoratore, rendendo necessario di conseguenza un regime transitorio per gestire nel migliore dei modi i rapporti già in essere. Lo comunica la Fondazione Studi C.d.L. con la circolare n. 14 del 23 luglio scorso evidenziando le criticità legate alla mancanza di norme che regolino in maniera chiara e compiuta il passaggio dal “vecchio” al “nuovo regime denso di lati oscuri, che metteranno in difficoltà i datori di lavoro.
La comunicazione – Dal 18 luglio scorso per poter impiegare un lavoratore mediante la formula del “job on call”, è necessario precedere l’effettiva attività lavorativa da una apposita comunicazione alla D.T.L. competente per territorio (ex D.P.L.). Attualmente i canali a disposizione per procedere alla preventiva segnalazione sono: fax o posta elettronica (anche non certificata, purché ad indirizzo istituzionale). A tal proposito va ricordato che per i cicli integrati di prestazioni fino a 30gg dalla comunicazione, la stessa potrà essere unica e non serve indicare l’orario ma solo le giornate. La comunicazione inoltre, potrà essere modificata o annullata in qualunque momento con una successiva comunicazione da fare sempre prima dell’inizio della prestazione di lavoro.
Le sanzioni – In caso di mancata comunicazione i datori di lavoro dovranno scontare una sanzione amministrativa che va da 400 euro a 2.400 euro per ciascun lavoratore interessato. Anche qui i C.d.L. evidenziano la sproporzione sanzionatoria rispetto alla più complessa e delicata comunicazione di assunzione anticipata (per Unilav è prevista una sanzione, peraltro diffidabile, da 100 euro a 500 euro).
I soggetti interessati – Cambia anche la platea dei soggetti che possono stipulare il lavoro a chiamata. Infatti ora tale istituto potrà riguardare solo soggetti con più di 55 anni (prima erano 45 anni) e soggetti con meno di 24 anni (prima erano 25 anni), oppure per esigenze individuate dai contratti collettivi. Altra forte limitazione riguarda l’impossibilità di assumere i suddetti lavoratori per i c.d. periodi predeterminati (fine settimana, vacanze estive, natalizie o pasquali). Tuttavia nulla vieta che tali ipotesi possano rientrare nella contrattazione collettiva o possano formare oggetto di specifica previsione tra le parti che hanno instaurato il contratto a chiamata nel rispetto dei nuovi requisiti.
Trasformazione del contratto – Ritornando sul discorso del regime transitorio, l’unica eccezione prevista in tal senso si ha per i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti al 18 luglio 2012, i quali se incompatibili con le nuove regole cessano di produrre i loro effetti al 18 luglio 2013. Dopo tale data le parti dovranno decidere che tipo di contratto adottare, ponendo particolare attenzione a non prorogare l’attività lavorativa irregolare oltre il 18 luglio 2013, altrimenti si ricade nel “lavoro in nero”.Un altro caso di “trasformazione” è quello che hanno operato alcuni datori di lavoro all’entrata in vigore della riforma per evitare l’onere burocratico delle comunicazioni preventive. Questo non solo per l’aggravio di costi, ma anche per i notevoli rischi di dimenticanze se impegnati in situazioni di emergenza con lo svolgimento delle attività aziendali e per l’impossibilità di effettuare le comunicazioni nei giorni festivi, se delegate agli studi professionali.
Ulteriori dubbi – Infine altri dubbi che affliggono la Fondazione Studi riguardano:la possibilità di provare l’invio di un sms (quando ci sarà l’apposita previsione ministeriale); e la previsione della circolare 18/2012 del M.L.P.S. relativa alla corresponsione della retribuzione e dei contributi per le giornate in cui non c’è stata prestazione lavorativa a fronte di una comunicazione preventiva (non modificata) che le ricomprendeva e la riconduzione al lavoro sommerso in ipotesi di prestazioni rese dopo il 18 luglio 2013 per contratti incompatibili con le nuove regole. In tal caso affermano gli esperti, che i chiarimenti ministeriali sono urgenti per evitare di far incorrere i datori di lavoro nel nuovo gravoso regime sanzionatorio.