Premessa – A seguito della pubblicazione della nota n. 2369/2012 del M.L.P.S., in cui sono stati forniti i primi chiarimenti applicativi in merito alla comunicazione di assunzione nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, il Ministero del Lavoro ha riscontrato che sussistono ancora dubbi circa l’applicazione della modifica legislativa introdotta dall’art. 18, del D.L. n. 5/2012 (il c.d. “Semplificazioni burocratiche”). Pertanto, integrando la su citata nota, con quella n. 4269 del 26 marzo scorso, il Ministero del Lavoro precisa che le aziende ammesse alla comunicazione prevista dall'art. 4, c. 2, della L. n. 183/11, possono identificarsi anche in quelle che non rientrano nella classificazione "Ateco 2007", ma che comunque svolgono attività proprie del settore turismo e pubblici esercizi, applicando i relativi contratti collettivi. Quindi, restano escluse dall'ambito operativo della comunicazione semplificata quei rapporti di lavoro che pur regolati dai contratti collettivi del turismo e dei pubblici esercizi, non siano evidentemente riconducibili alle attività proprie del settore.
La novella – Il nuovo provvedimento legislativo è riconducibile all’art. 18 del D.L. n. 5/2012, il quale interviene sulle comunicazioni da inviare al Centro per l’Impiego per le assunzioni extra nei pubblici esercizi. In sostanza, la nuova disciplina stabilisce che per tutte le assunzioni (anche extra) del settore dei pubblici esercizi va fatta la comunicazione anticipata prima dell'instaurazione del rapporto. Inoltre, se il datore di lavoro non ha tutti i dati è sufficiente inviare, in via preventiva, al Centro per l'Impiego, con le modalità usuali, quelli relativi al nome del prestatore e alla tipologia contrattuale, fermo restando l'obbligo della integrazione entro il terzo giorno successivo (e non cinque), pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500, di cui all’art. 19, c. 3, del D.Lgs n. 276/2003.
Nota n. 2369/2012 –In sostanza,con la nota protocollo n. 2369/2012 il Ministero precisa che, i datori di lavoro interessati alla semplificazione possono usare il modello “Uniurg” per effettuare la Comunicazione obbligatoria preventiva di assunzione, esclusivamente in via telematica, da completare entro il terzo giorno seguente l'istaurazione del rapporto di lavoro, mediante la trasmissione del modello “Unilav”. In quell’occasione, il Ministero del Lavoro ha fornito altresì i codici attività “Ateco 2007” per i quali dovesse ritenersi operante la predetta semplificazione.
Ultimi chiarimenti –A causa di alcuni dubbi interpretativi circa l’applicazione della comunicazione obbligatoria preventiva, il Ministero del Lavoro torna sul punto con la nota n. 4269/2012 precisando che le aziende ammesse alla comunicazione prevista dall’art. 4, c. 2, della L. n. 183/2012 possono identificarsi anche in quelle che non rientrano nella classificazione “Ateco 2007”, ma che comunque svolgono attività proprie del settore turismo e pubblici esercizi, applicando C.C.N.L.
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