30 maggio 2012

Ultima chiamata per i lavoratori notturni

A fine mese scade il termine per comunicare alla D.P.L. e agli istituti previdenziali l’esecuzione di lavoro notturno
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Rimangono ancora pochi giorni ai datori di lavoro che occupano lavoratori notturni. Infatti, domani 31 maggio scadrà il termine ultimo per la comunicazione alla D.P.L. competente per territorio e ai istituti previdenziali, circa l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, così come previsto nel D.Lgs. n. 67/2011. In particolare, viene specificato che in caso di lavoro notturno a turni, e se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l’intero anno e in via esclusiva, la comunicazione dovrà essere effettuata solo se il lavoratore è stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate. Lo chiarisce il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota protocollo n. 9630 del 5 maggio 2012 fornendo ulteriori delucidazioni ai datori di lavoro.

La comunicazione – Il Ministero del Lavoro, nel ricordare l’imminente scadenza in arrivo, precisa che la comunicazione del lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici si basa sull’effettivo svolgimento del lavoro stesso e secondo le modalità indicate dall’art. 1, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 67/2011. Nel dettaglio, la comunicazione va effettuata:
- per il lavoro notturno a turni: se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l’interno anno e in via esclusiva, la comunicazione deve essere fatta solamente se il lavoro notturno è stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate;
- per lavoro notturno: la comunicazione va fatta se il lavoro notturno è stato svolto effettivamente per almeno 3 ore giornaliere nell’arco dell’interno anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori.

Ulteriori precisazioni - Tuttavia, in entrambe le suddette ipotesi, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le giornate di lavoro notturno effettivamente prestate nell’anno (per esempio in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno o in caso di part-time verticale), deve sempre comunicare tutte le giornate di lavoro svolto, perché i requisiti di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 67/2011 potrebbero essere maturati anche attraverso più rapporti di lavoro con differenti datori di lavoro.

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