3 aprile 2015

Unicità posizione aziendale. Ecco chi è escluso dall’obbligo

Elencati i datori di lavoro che potranno continuare a operare con distinte posizioni aziendali

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’INPS torna a parlare di unicità della posizione contributiva aziendale. E in particolare lo fa elencando i datori di lavoro che potranno continuare a operare con distinte posizioni aziendali. In particolare, si tratta di: datori di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, sono tenuti al versamento della contribuzione secondo obblighi e misure diversi; datori di lavoro che svolgono attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche; imprese armatoriali; imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera; agenzie di somministrazione di lavoro, per la distinta esposizione dei lavoratori somministrati e di quelli che presiedono al funzionamento dell’impresa.

Si ricorda che l'obbligo di unicità della posizione aziendale INPS è scattato dallo scorso 31 marzo 2015 (termine prorogato dal msg n. 9675/2014 INPS), al fine di completare le attività preordinate a favorire il perfezionamento delle operazioni di unificazione della posizione contributiva aziendale dei datori di lavoro che operano attraverso l’utilizzo di più matricole.

A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 65/2015.

Unicità posizione contributiva aziendale –
Il principio dell’unicità della posizione contributiva aziendale, introdotto originariamente dalla circolare n. 172/2010, stabilisce che la posizione contributiva costituita in occasione dell’inizio dell’attività con i dipendenti sarebbe stata di regola unica, anche qualora il datore di lavoro si fosse trovato a costituire in seguito nuove unità operative. In tali casi, quindi, invece di richiedere l’apertura di una nuova posizione contributiva, è possibile gestire i relativi adempimenti utilizzando la posizione contributiva già in essere e comunicare i dati identificativi della nuova unità operativa.

La suddetta circolare, inoltre, chiariva che il datore di lavoro avrà l’onere di chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica (con rilascio di un numero di matricola) esclusivamente in fase di inizio dell’attività con dipendenti. Tale adempimento sarà effettuato, esclusivamente con modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:
  • nei casi di avvio dell’attività dell’impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente, mediante la Comunicazione Unica al registro delle imprese;
  • nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo all’avvio dell’attività dell’impresa, mediante la comunicazione unica ovvero mediante la procedura telematica di iscrizione disponibile nei servizi online dell’Istituto.

Adeguamento dei sistemi informativi – Con riferimento alle aziende di grandi dimensioni, l’INPS tiene a precisare che le attività finalizzate a favorire l’unificazione della posizione contributiva possono comportare interventi di adeguamento dei sistemi informativi aziendali e dell’organizzazione interna di impatto particolarmente significativo. Ciò potrebbe verificarsi soprattutto in due casi: a seguito di operazioni di fusione o di acquisizione di complessi aziendali, nell’ambito delle quali i sistemi informativi dei soggetti coinvolti presentino caratteristiche strutturali che rendono estremamente onerosa l’integrazione delle procedure che supportano la gestione delle paghe e dei contributi previdenziali; oppure per effetto dell’adozione di assetti organizzativi e dei sistemi informativi preordinati a favorire l’accesso e il trattamento delle informazioni inerenti talune categorie di dipendenti (es. dirigenti) esclusivamente a unità organizzative ovvero di personale specificamente individuati.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy