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L’INPS torna a parlare di unicità della posizione contributiva aziendale. E in particolare lo fa elencando i datori di lavoro che potranno continuare a operare con distinte posizioni aziendali. In particolare, si tratta di: datori di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, sono tenuti al versamento della contribuzione secondo obblighi e misure diversi; datori di lavoro che svolgono attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche; imprese armatoriali; imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera; agenzie di somministrazione di lavoro, per la distinta esposizione dei lavoratori somministrati e di quelli che presiedono al funzionamento dell’impresa.
Si ricorda che l'obbligo di unicità della posizione aziendale INPS è scattato dallo scorso 31 marzo 2015 (termine prorogato dal msg n. 9675/2014 INPS), al fine di completare le attività preordinate a favorire il perfezionamento delle operazioni di unificazione della posizione contributiva aziendale dei datori di lavoro che operano attraverso l’utilizzo di più matricole.
A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 65/2015.
Unicità posizione contributiva aziendale – Il principio dell’unicità della posizione contributiva aziendale, introdotto originariamente dalla circolare n. 172/2010, stabilisce che la posizione contributiva costituita in occasione dell’inizio dell’attività con i dipendenti sarebbe stata di regola unica, anche qualora il datore di lavoro si fosse trovato a costituire in seguito nuove unità operative. In tali casi, quindi, invece di richiedere l’apertura di una nuova posizione contributiva, è possibile gestire i relativi adempimenti utilizzando la posizione contributiva già in essere e comunicare i dati identificativi della nuova unità operativa.
La suddetta circolare, inoltre, chiariva che il datore di lavoro avrà l’onere di chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica (con rilascio di un numero di matricola) esclusivamente in fase di inizio dell’attività con dipendenti. Tale adempimento sarà effettuato, esclusivamente con modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali: