Premessa – Più tempo per l’obbligo dell’unicità della posizione contributiva aziendale. Tale termine, infatti, posto inizialmente al 31 dicembre 2014, è stato differito al 31 marzo 2015; ciò al fine di agevolare lo svolgimento delle operazioni di conguaglio previdenziale di fine anno, solitamente effettuate con le dichiarazioni Uniemens di gennaio e febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono. In caso di mancato adempimento, le Sedi, cesseranno d’ufficio le posizioni contributive secondarie aventi il medesimo inquadramento previdenziale della posizione primaria. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 9675/2014.
Unicità posizione contributiva aziendale – Il principio dell’unicità della posizione contributiva aziendale, introdotto originariamente dalla circolare n. 172/2010, stabilisce che la posizione contributiva costituita in occasione dell’inizio dell’attività con i dipendenti sarebbe stata di regola unica, anche qualora il datore di lavoro si fosse trovato a costituire in seguito nuove unità operative. In tali casi, quindi, invece di richiedere l’apertura di una nuova posizione contributiva, è possibile gestire i relativi adempimenti utilizzando la posizione contributiva già in essere e comunicare i dati identificativi della nuova unità operativa.
L’obbligatorietà - Sul punto occorre ricordare che il principio dell’unicità della posizione contributiva aziendale non potrà più considerarsi discrezionale ma dovrà intendersi come obbligatorio, come anticipato dall’Inps con la circolare n. 80 del 25 giugno 2014. Pertanto i datori di lavoro o i loro intermediari dovranno registrare nella procedura “Iscrizioni e Variazioni” le Unità operative alle quali abbinare i lavoratori che attualmente fanno capo a matricole aziendali diverse e chiedere la chiusura delle posizioni contributive/matricole secondarie.
La proroga – Al fine di consentire il graduale adeguamento di tutti gli attori del sistema al suddetto principio, l’INPS ha stabilito che il termine per ultimare le attività preordinate a conseguire l’unicità della posizione contributiva aziendale dei datori di lavoro che operano attraverso l’utilizzo di più matricole caratterizzate da obblighi contributivi analoghi ovvero la cui differenziazione è gestibile attraverso l’opportuna valorizzazione degli elementi individuali del flusso Uniemens, inizialmente fissato al 31.12.2014, è stato differito al 31 marzo 2015. Infine, si ricorda che in caso di mancato adempimento, le Sedi cesseranno d’ufficio le posizioni contributive secondarie aventi il medesimo inquadramento previdenziale della posizione primarie. Da notare, inoltre, che le posizioni chiuse d’ufficio non potranno più essere riattivate.
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