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Premessa - La Legge n. 76/2016 sulle unioni civili ha comportato un cambiamento di non poco conto per quanto concerne i rapporti familiari e non solo.
A partire dal 5 giugno scorso infatti, possono legarsi con una unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, di fronte a un ufficiale dello stato civile e alla presenza di due testimoni. Il diritto presenta però delle esclusioni per:
La corresponsione del TFR, è quindi indipendente dall’accettazione dell’eredità e l’INPS non è obbligato ad acquisire il certificato di avvenuta presentazione della denuncia di successione per procedere con l’erogazione. Ma non solo: infatti, in caso di scioglimento del vincolo, l’attribuzione del diritto all’assegno di mantenimento comporta il diritto al pagamento di una quota parte del TFR dell’ex coniuge (cioè il 40% del TFR con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con l’unione civile): tutto ciò comunque in assenza di matrimonio o di una nuova unione civile dell’ex partner.
Assegno al nucleo familiare - Ma non solo il TFR. Come anticipato, anche per l’assegno al nucleo familiare, la Legge n. 76 amplia la possibilità di accesso alle coppie dello stesso sesso: infatti sarà necessario solamente procedere con il ricalcolo con il modulo di richiesta INPS, in cui bisogna segnalare i dati anagrafici propri e del proprio partner.
È esclusa l’estensione alle coppie unite civilmente delle detrazioni previste per legge per i figli a carico dell’altro partner, in quanto la legge stessa non prevede l’estensione per le unioni civili delle disposizioni previste dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
L’estensione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro - L’equiparazione del rapporto derivante dal matrimonio e la previsione del comma 20 comportano l’estensione di diverse condizioni anche alle coppie unite civilmente, per cui saranno compatibili con la Legge n. 76, le disposizioni in materia di permessi per l’assistenza in caso di disabilità accertata del coniuge, la richiesta di permessi in caso di lutto, le disposizioni riguardanti l’assistenza a persona affetta da disabilità accertata da parte del partner, così come le disposizioni previste dal Decreto di riordino dei contratti di lavoro (D.Lgs. 81/2015, art. 8 c. 4) in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale qualora sia necessario prestare assistenza al partner affetto da patologie oncologiche. Estesa anche la previsione della pensione ai superstiti ai sensi del RDL n. 636/1939, art. n. 13, per cui sarà possibile richiederla sia nel caso di morte del pensionato sia nel caso in cui il soggetto deceduto non fosse titolare di pensione, così come nel caso di morte derivante da infortunio.