16 marzo 2015

Videoforum Lavoro. Chiarimento sul Jobs act

L’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore (co.co.co. e co.co.pro) estingue tutte le violazioni legate a quest’ultimo

Autore: Redazione Fiscal Focus
Nella giornata di venerdì 13 marzo 2015, si è svolto l’attesissimo evento “Videoforum Lavoro” organizzato dalla stampa specializzata in collaborazione con gli esperti della Fondazione Studi CdL. Oggetto della discussione è stato il Jobs act (L. n. 183/2014), ed in particolare i due recenti decreti attuativi sul contratto a tutele crescenti e riordino degli ammortizzatori sociali (Decreti Legislativi n. 22/2015 e n. 23/2015), entrati in vigore il 7 marzo scorso. Ma non solo. Durante il Videoforum si è parlato anche dello sgravio contributivo triennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), per il quale già 76mila aziende (dato provvisorio) hanno chiesto il codice “6Y” per accedere al beneficio. A tal proposito, inoltre, il Direttore generale delle entrate contributive, Gabriella Di Michele, ha annunciato l’imminente pubblicazione di una corposa circolare dell’INPS nella quale verranno chiariti una serie di dubbi sollevati nei giorni scorsi (come ad esempio, l’impossibilità per i pensionati di fruire dell’esonero contributivo, possibilità di cumulare l’incentivo per le aziende che risiedono in zone montane svantaggiate e la facoltà, e non obbligo, di inserire sulla piattaforma dell’INPS il codice fiscale del lavoratore per il quale si richiede il beneficio).

Riordino contratti – Altro tema affrontato nell’evento di venerdì scorso, riguarda lo schema di Decreto Legislativo sul riordino delle tipologie contrattuali, approvato in via preliminare nel Cdm del 20 febbraio scorso, recante l’obiettivo della riduzione del precariato. In particolare, oggetto di chiarimenti sono stati l’istituto della co.co.co. e collaborazione a progetto, per i quali, il Governo ne ha previsto l’abolizione dal 1° gennaio 2016; fermo restando la validità di quelli già esistenti a tale data. Sul punto, è stato precisato che l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore estingue tutte le violazioni legate a quest’ultimo, con la conseguente estinzione delle relative sanzioni e contributi.
Inoltre, è stato chiesto ai tecnici del ministero del Lavoro se il concetto di “esclusivamente personali” debba essere inteso nel senso che esso escluda la subordinazione in caso in cui il prestatore si avvalga di apporto altrui. A tal proposito, i tecnici hanno precisato che la norma non stabilisce chi è autonomo o subordinato, ma determina esclusivamente i casi in cui si applica la disciplina del rapporto di subordinazione unitamente agli altri requisiti previsti. Nello specifico, per “prestazioni esclusivamente personali s’intende le ipotesi in cui l’apporto di attrezzature e materiali sia assente o considerabile irrilevante”.

Tutele crescenti – Il contratto a tutele crescenti (D.Lgs. n. 23/2015), entrato in vigore il 7 marzo 2015, prevede importanti modifiche in caso di licenziamento illegittimo. In pratica, sono previste tutele crescenti per il lavoratore in funzione dell’anzianità di servizio. Sul punto, è stato chiarito che le nuove norme si applicano per le assunzioni a tempo indeterminato effettuati dalla suddetta data, ed in caso di stabilizzazione di apprendisti e lavoratori a termine in contratti a tempo indeterminato. Restano esclusi dalla nuova disciplina i lavoratori della pubbliche amministrazioni
La novità principale del Decreto si registra nell’ambito dei licenziamenti economici (GMO), rivisitando l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970). In particolare, è stata eliminata la reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, indipendentemente dal limite occupazionale. Inoltre, viene meno anche la procedura preventiva prevista presso la DTL (per le aziende sopra i 15 dipendenti).
Per quanto concerne il licenziamento disciplinare, la regola generale è l’indennità monetaria, eccetto nel caso in cui sia dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. In questo caso, infatti, oltre alla reintegra, si applica un’indennità risarcitoria massima pari a 12 mensilità di retribuzione.
Importante cambiamento si è registrato anche sul fonte dei licenziamenti collettivi. Infatti, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, Legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità). La reintegra è limitata solo se il datore procede con la comunicazione orale e non scritta.

Con riferimento ai casi di licenziamento in cui è prevista la reintegra nel posto di lavoro, nulla cambia per i licenziamenti discriminatori. In tal caso, infatti, il giudice ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. Si ricorda, inoltre, che il licenziamento intimato in forma orale è nullo, con reintegrazione nel posto di lavoro. In tal caso, oltre alla reintegra, il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore un’indennità risarcitoria, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, non inferiore a 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Quindi, riepilogando, la reintegra si riduce a due soli casi:
1. licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale;
2. licenziamenti disciplinari qualora sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale e contestato”.

Ammortizzatori sociali – Importanti novità si sono registrati anche sul fronte degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 22/2015). La novità principale riguarda l’introduzione di un ammortizzatore sociale unico (NASpI) per i lavoratori che abbiano perduto involontariamente il lavoro dal 1° maggio 2015. Essa si rivolge ai lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle P.A. degli operai agricoli (OTI e OTD).
Per accedervi è necessaria la presenza congiunta dei seguenti requisiti:
• stato di disoccupazione;
• maturazione di almeno 13 settimane di contribuzione da far valere nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
• 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, da far valere nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Ha una durata massima di 24 mesi (dal 2017 scendono a 18 mesi), con un importo massimo di 1.300 euro 8dal quarto mese scatta la riduzione del 3% al mese), ma l’erogazione è condizionata alla regolare partecipazione a iniziative di attivazione lavorativa.
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