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Sono radicalmente cambiate, negli ultimi anni, le regole che riguardano la facoltà del datore di lavoro di installazione di sistemi di videosorveglianza presso i luoghi in cui i dipendenti svolgono la propria attività lavorativa. L’obiettivo del legislatore è quello di contemperare efficacemente le esigenze di sicurezza e controllo proprie dell’azienda con il diritto alla tutela della privacy garantito al lavoratore. Proprio per questa ragione, prima di avviare i controlli, il datore di lavoro è obbligato a stipulare un apposito accordo sindacale oppure, in alternativa, ad ottenere apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In nessun caso, dunque, il procedimento autorizzatorio può essere sostituito dal silenzio-assenso dell’organo ispettivo?
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