Premessa - Niente fatture elettroniche per i compensi erogati ai medici INPS per visite mediche di controllo domiciliare. Infatti, per il pagamento dei compensi permane l’emissione dei fogli di liquidazione dei corrispettivi senza utilizzo del Sistema di interscambio – istituito presso il MEF – valido per le fatture elettroniche. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 7842/2014.
Fatturazione elettronica – A seguito dell’entrata in vigore delle norme riguardanti gli obblighi di fatturazione elettronica previsti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, l’INPS ha inteso approfondire gli aspetti connessi ai compensi erogati ai medici iscritti nelle liste speciali dell’Istituto per visite mediche di controllo domiciliare. Al riguardo, appare opportuno ricordare che i compensi dovuti ai suddetti medici viene effettuato, con cadenza mensile, tramite l’emissione di appositi fogli di liquidazione. Infatti, gli enti mutualistici sono tenuti a emettere i suindicati documenti, in luogo della fattura, per le prestazioni medico sanitarie espletate dagli esercenti la professione sanitaria.
Interpello AE – Per dissolvere i dubbi dell’Istituto previdenziale ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate (interpello n. 954-531/2014) chiarendo che il legislatore italiano nell’adeguarsi alla normativa comunitaria (direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010 di modifica della direttiva 2006/112/CE) non ha inteso creare “con la disciplina in materia di fattura elettronica una categoria sostanziale nuova o diversa dalla precedente fattura ordinaria”. Pertanto, l’Istituto continuerà a emettere, per i compensi dovuti ai medici che effettuano visite di accertamento medico legale domiciliare, con le consuete modalità, i fogli di liquidazione dei corrispettivi senza utilizzo del Sistema di interscambio - istituito presso il Ministero dell’Economia e delle finanze – valido per le fatture elettroniche. Differente è invece il discorso se gli accertamenti medico legali sono richiesti dai datori di lavoro del settore privato ovvero di quello pubblico. Nel primo caso, essendo il formato elettronico obbligatorio per le sole fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato e non per le fatture indirizzate a soggetti privati, l’Istituto invia, ai fini del rimborso delle spese sostenute, apposite fatture “ordinarie”. Mentre per i datori di lavoro appartenenti alla Pubblica Amministrazione, l’Istituto, a fronte delle novità normative introdotte dalla legge, ai fini del rimborso delle spese sostenute, provvede all’emissione di fatture trasmesse in formato elettronico, attraverso il suindicato Sistema di interscambio. Stessa sorte tocca ai rimborsi previsti per le spese sostenute dalle ASL per le visite mediche di controllo ambulatoriale i quali, su richiesta dell’Istituto, dovranno avvenire tramite l’emissione di fatture elettroniche e non più fogli di liquidazione.
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