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Premessa – La versione definitiva della riforma del lavoro, approvata dalla Camera lo scorso 27 giugno 2012 e pubblicata circa una settimana dopo in Gazzetta Ufficiale (con l’entrata in vigore prevista per il 18 luglio 2012), mette sotto i riflettori il lavoro accessorio, retribuito con i buoni lavoro (i cd. “voucher”) a favore di imprese e professionisti. Il Ministero del Lavoro apporta a tale istituto delle modifiche sostanziali. Infatti, chi intende avvalersi di collaborazioni occasionali utilizzando i buoni lavoro dovrà prestare attenzione ai compensi già percepiti dal lavoratore, poiché il limite massimo di 5.000 euro annui riguarda i compensi percepiti dal lavoratore e non quelli erogati dal singolo committente. Tuttavia, la prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite dei 5.000 euro annui, non può comunque superare i 2.000 euro. La versione originaria del disegno di legge, invece, presentato dal Governo nel mese di aprile scorso, escludeva completamente la possibilità di utilizzo del lavoro accessorio sia per imprese che per professionisti.
Voucher agricoli – Importanti disposizioni anche per i voucher agricoli che, dopo il rischio soppressione e le dure critiche delle associazioni manifestate nei mesi scorsi, il Governo estende anche a quest’ultimi il limite dei 5.000 euro annui per tutti i committenti. Infatti vengono incluse: tutte le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università; le attività agricole svolte a favore di quei produttori agricoli che, a determinate condizioni, come un volume di affari non superiore a 2.582,28 euro, sono sollevati da una serie di adempimenti ai fini Iva. Tuttavia, non possono espletare le attività agricole: le casalinghe e tutti quei soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
Il versamento contributivo – Sul versante contributivo, invece, è necessario che il concessionario, dopo aver registrato i dati anagrafici ed il codice fiscale, provveda al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, versando altresì per suo conto i contributi alla Gestione separata dell’INPS. La percentuale, che varia in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS, è determinata con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze.
Ulteriori disposizioni – Per quanto concerne i lavoratori stranieri che svolgono attività di tipo occasionale, è previsto che i compensi percepiti nell’ambito del lavoro accessorio rilevino nel calcolo del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Infine, si precisa che il valore nominale dei buoni orari disponibili in uno o più carnet, numerati progressivamente e datati, verrà fissato con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.