Premessa – Occhio ai lavoratori occasionali. Infatti, le imprese che utilizzano lavoratori mediante buoni lavoro (c.d. voucher) dovranno stare ben attente a non superare il limite economico massimo consentito e soprattutto a non affidarsi al contatore telematico (online) che il Ministero del Lavoro aveva chiesto all’INPS, perché inesistente. La conseguenza dello sforamento della soglia massima è la conversione del rapporto occasionale in assunzione definitiva a tempo pieno e indeterminato. Alla luce di una simile eventualità, il Ministero del Welfare aveva chiesto all’INPS di rendere disponibile a favore degli operatori un contatore telematico, dal quale capire quanto un lavoratore abbia già ricevuto nell’anno solare, al fine di rispettare la soglia stabilita. Tuttavia, a causa di un corto circuito comunicativo tra INPS-MLPS, non si è ancora in grado di utilizzare lo strumento informatico richiesto.
Riforma Fornero – Al riguardo, si rammenta che il lavoro accessorio è stato profondamente rivisitato dalla riforma Fornero (art. 1, c. 32 e 33 della L. n. 92/2012), il quale ne ha ristretto l’ambito di operatività, mediante opportune misure di correzione all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi). La suddetta disposizione normativa, in particolare, ha ridefinito i limiti di applicazione dell’istituto sulla base del solo criterio dei compensi, i quali ora non possono superare i € 5.060 (2014) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, e non rispetto a ciascun committente (come precedentemente disciplinato). La differenza è sostanziale poiché se prima il lavoratore doveva stare attento a non superare la suddetta soglia nei confronti di un solo committente, ora invece non potrà più superarla anche se ha intrapreso un’attività lavorativa con più committenti. La prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite dei 5.060 euro annui, non può comunque superare i € 2.024 (2014). Tale soglia non è limitativa alla sola attività di intermediazione nella circolazione dei beni, ma è propria di qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che operi su un determinato mercato. La norma si applica sia nei confronti degli iscritti agli ordini professionali, anche assicurati presso una cassa diversa da quella del settore specifico dell’ordine, sia dei titolari di partita IVA, non iscritti alle casse, e assicurati all’INPS presso la gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, L. n. 335/1995. Al riguardo, si precisa che con l’espressione “imprenditori commerciali” s’intendono tutte le categorie disciplinate dall’art. 2082 e segg. del codice civile, con esclusione, dell’impresa agricola.
La sanzione – Se vengono violati i limiti economici su evidenziati, si determina una violazione della disciplina normativa cui non può che conseguire, secondo il Ministero del Lavoro “una trasformazione del rapporto in quella che costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, ossia in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, ciò almeno con riferimento alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di un’impresa o lavoratore autonomo e risultino funzionali all’attività di impresa professionale”.
Le precauzioni del MLPS – L’idea di tutelare le imprese nel vedersi obbligati a trasformare il rapporto di lavoro occasionale intrapreso in uno di tipo pieno e indeterminato, è principalmente del Ministero del Lavoro il quale aveva escogitato un sistema di auto controllo. Infatti, la richiesta avanzata all’INPS era quella di rendere disponibile un “servizio informatico di monitoraggio in ordine ai limiti di ammissibilità in capo al lavoratore dell’accredito di voucher”, in modo tale da apprendere puntualmente quanto ancora il lavoratore occasionale potesse incassare e rispettare la soglia dei 5.060 euro. Ma questa non è la sola precauzione che il MLPS aveva suggerito: infatti, era stato consigliato alle imprese di farsi rilasciare una dichiarazione circa il non superamento del tetto, ai sensi dell’art. 46, c. 1, lett. o) del D.P.R. n. 445/2000, sulla base del quale verificare il rispetto del limite di legittimità.
La risposta dell’INPS – La risposta dell’INPS sembra non accontentare quanto richiesto dal MLPS. Infatti, nella circolare n. 176/2013 l’INPS ha spiegato che “al fine di agevolare i committenti e i prestatori nel riscontro dei compensi riscossi nel corso dell’anno, le procedure telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore sono state revisionate e adeguate ai requisiti previsti dalla norma, sviluppando specifiche funzionalità, di visualizzazione di tali compensi sia da parte del committente che del prestatore”. Tuttavia, precisa l’INPS, gli estratti conto accessibili in procedura presentano i compensi riscossi in base allo stato di rendicontazione dei voucher incassati trasmesso all’Istituto dai soggetti che gestiscono il servizio di riscossione (Poste, Tabaccai, Banche popolari), che può scontare un disallineamento di tipo tecnico rispetto alla data effettiva del pagamento al prestatore. Pertanto, rimane fermo quanto previsto dalla circolare n. 4 del Ministero del Lavoro del 18 gennaio 2013, in ordine alla dichiarazione dei prestatori di non superamento dei limiti economici, ai sensi dell’articolo 46, comma 1 lett. o) del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento sia ai voucher riscossi che a quelli ricevuti, ma non ancora incassati, nell’anno solare.