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L’INPS, con il messaggio n. 17400 del 30 ottobre 2013, ha fornito interessanti chiarimenti in merito all’erogazione del contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia, introdotto dalla Riforma Fornero (art. 4, c. 24, lett. b) della L. n. 92/2012). In particolare, è stato chiarito che l’agevolazione deve essere
concessa a tutte le madri che, al momento di presentazione della domanda di beneficio, si trovassero nell’arco temporale compreso tra i quattro mesi antecedenti la data presunta del parto e gli undici mesi successivi alla fine del congedo obbligatorio.
(prezzi IVA esclusa)