21 settembre 2015

Voucher baby-sitting. Chiarimenti sui termini di computo

È la data di presentazione della domanda il termine a partire dal quale calcolare i mesi di congedo parentale ai fini del voucher per il baby-sitting

Autore: Redazione Fiscal Focus
In caso di cessazione o modificazione del rapporto lavorativo, il termine iniziale dal quale è possibile calcolare i mesi di congedo parentale, utili ai fini del riconoscimento del voucher per il baby-sitting, decorre dalla data di presentazione della domanda e non, come avveniva in precedenza, con la data del 12 luglio 2013.
Qualora intervenga, invece, una modificazione del rapporto lavorativo da full time a part time e viceversa, il termine da prendere a riferimento per il riproporzionamento del beneficio è il giorno di modificazione del rapporto stesso.

A chiarirlo è stato l’INPS con il messaggio n. 5805/2015.


Voucher baby-sitting - Al fine di promuovere “una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, l’art. 4, c. 24, lett. b) della Legge Fornero (L. n. 92/2012) ha concesso la possibilità alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, di chiedere la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
A tal proposito, l’INPS (msg n. 17400/2013) aveva chiarito che la fruizione del contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia doveva essere concessa a tutte le madri che, al momento di presentazione della domanda di beneficio, si trovassero nell’arco temporale compreso tra i quattro mesi antecedenti la data presunta del parto e gli undici mesi successivi alla fine del congedo obbligatorio. Con l’occasione, inoltre, veniva chiarito che nei casi in cui il rapporto lavorativo della madre beneficiaria cessi nel corso dei mesi successivi al riconoscimento del beneficio, quest’ultimo dovrà essere rideterminato in funzione di detta cessazione. A tal fine, per quantificare il termine utile ai fini del riconoscimento del beneficio, bisogna tener conto del 12 luglio 2013 (giorno successivo al termine di scadenza del bando) quale termine iniziale per le lavoratrici i quali, a tale data, avevano concluso il proprio congedo di maternità obbligatorio.

Analoga rideterminazione del rapporto di lavoro va effettuata qualora la madre lavoratrice passa da un full time a un part time o viceversa. Infatti, l’intervallo da considerare per quantificare i mesi di congedo parentale, utili ai fini del riconoscimento del beneficio, è lo stesso indicato per i casi di cessazione del rapporto lavorativo. In particolare, nel suddetto intervallo di tempo il computo del congedo parentale dovrà normalmente essere effettuato secondo le regole ordinarie sopra specificate, erogando il beneficio in relazione al mese in cui avviene la modificazione del rapporto lavorativo: come full time se il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia maggiore di 15; come part time se il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia pari o minore di 15.

Cessazione o modificazione rapporto di lavoro - Detto quanto sopra, l’INPS chiarisce ora che l’intervallo di tempo da considerare per quantificare i mesi di congedo parentale, utili ai fini del riconoscimento del beneficio, per i casi di cessazione o modificazione del rapporto di lavoro, coincide con la data di presentazione della domanda e non con il termine di scadenza del bando (12 luglio 2013). Rimane invariato, invece, il termine finale con il giorno di cessazione del rapporto lavorativo, da intendersi quale ultimo giorno lavorato, ovvero con il giorno di modifica del rapporto lavorativo.

Facciamo un esempio. Se la data di presentazione della domanda è il 12 gennaio 2015 e la data di cessazione del rapporto di lavoro è il 12 marzo 2015, alla madre lavoratrice richiedente dovranno essere riconosciuti 2 mesi di beneficio, a partire dal 13 gennaio fino al 12 marzo (ultimo giorno lavorato).

Modificazione rapporto di lavoro
– Qualora intervenga una modificazione del rapporto lavorativo da full time a part time e viceversa, il termine da prendere a riferimento per il riproporzionamento del beneficio è il giorno di modificazione del rapporto stesso, mentre il termine iniziale di individuazione del periodo teorico di beneficio coincide con la data di presentazione della domanda. In tal modo, è possibile individuare, nell’ambito dei mesi di beneficio concessi, quanti debbano essere erogati pienamente e quanti, invece, debbano essere riconosciuti in maniera riproporzionata in funzione della modifica del rapporto lavorativo.

Pertanto nell’ipotesi in cui, alla data di modifica del rapporto lavorativo, il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia maggiore di 15, il beneficio dovrà essere erogato, per il mese in cui avviene la variazione del rapporto di lavoro, con le modalità adottate nei mesi antecedenti la variazione stessa. Al contrario, nel caso in cui il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia pari o minore di 15, il beneficio, per il mese in cui avviene la variazione del rapporto di lavoro, dovrà essere erogato con le nuove modalità determinate dall’avvenuta variazione del rapporto lavorativo.

Facciamo un esempio. Ipotizziamo il caso di una madre lavoratrice, a cui siano stati riconosciuti 6 mesi di beneficio, in virtù di domanda presentata il 12 gennaio 2015, con modifica del proprio rapporto di lavoro da full time a part time in data 28 aprile 2015: dal 13 gennaio al 28 aprile = 3 mesi e 16 giorni.

Considerato che 16 è maggiore di 15 la madre ha diritto a 4 mesi di beneficio intero e a 2 mesi di beneficio riproporzionato in ragione della percentuale di part time.

Infine, in considerazione dell’esiguità dei casi in trattazione, l’INPS non ha ritenuto opportuno implementare modifiche alla procedura informatica "Gestione Bonus Infanzia" per cui, nei casi in cui occorra differenziare più valori percentuali di part-time relativi a differenti mesi di beneficio, è necessario procedere con l'inserimento di un unico valore percentuale.

In pratica, si dovrà effettuare una media matematica dei diversi valori percentuali e procedere sempre a un arrotondamento in eccesso di tale valore, al fine di non pregiudicare il diritto delle madri lavoratrici.

Facciamo un altro esempio. Ipotizziamo il caso di una madre lavoratrice con un solo rapporto lavorativo a tempo parziale, che abbia diritto a 6 mesi di beneficio, di cui 2 da riproporzionare al 60% e 4 mesi al 77%. Data la situazione, e sulla base di quanto appena esplicitato, si prosegue nel seguente modo:
• 60%x2mesi=120%;
• 77%x4mesi=308%;
• (308%+120%)/6mesi=71,33% che arrotondato in eccesso = 72%.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy