19 febbraio 2013

Voucher. Dietrofront sul limite di utilizzo

È stata cancellata la disposizione che obbligava l’utilizzo dei buoni lavoro nei 30 giorni decorrenti dal loro acquisto
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Nessun limite temporale sulla durata dei buoni lavoro. Infatti, è stata limitata la disposizione che obbligava l’utilizzo dei buoni lavoro nei 30 giorni decorrenti dal loro acquisto, al momento in cui verrà implementata la procedura telematica prevista per il rilascio dei voucher da parte dell'INPS. È stato precisato, inoltre, che il minimo previsto come importo-orario del buono lavoro (pari a 10 euro) non va applicato al settore agricolo, ma dovrà far riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuato esclusivamente dalla contrattazione collettiva di riferimento. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 3439 di ieri, fornendo ulteriori chiarimenti in merito all'utilizzo dei c.d. voucher (buoni lavoro) nei rapporti di lavoro occasionale accessorio, così come previsto dagli artt. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, come modificati dalla Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012).

Caratteristiche dei buoni lavoro – Di recente, il Ministero del Lavoro (circolare n. 4/2013) ha chiarito che i buoni lavoro devono essere “orari, numerati progressivamente e datati”; mentre il valore nominale è fissato con decreto del Ministero del Lavoro “tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”. A tal proposito, ricordiamo che attualmente il valore per un’ora di lavoro occasionale è di 10 euro. Inoltre, al fine di consentire la massima flessibilità sia del voucher telematico sia di quello cartaceo, nella circolare su citata è stato chiarito che il riferimento alla “data” non può che implicare che la stessa vada intesa come un “arco temporale” di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto.

Chiarimenti - Ed è proprio su questo aspetto che si concentrano i chiarimenti più importanti del Ministero del Lavoro. Infatti, per consentire una piena utilizzabilità dei buoni lavoro, il Ministero del Lavoro ha ritenuto necessario che possano trovare ancora applicazione le previgenti indicazioni che non limitano temporalmente l’utilizzabilità dei voucher acquistati, ferme restando le nuove limitazioni di carattere economico. Altro chiarimento importante riguarda l’acquisizione della dichiarazione di responsabilità del lavoratore, che costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio, ferma restando l’effettuazione dei vigenti adempimenti comunicazionali. Terzo e ultimo chiarimento concerne i buoni lavoro del settore agricolo i quali, fermo restando il suo valore “nominale”, possono far riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come individuata dalla contrattazione collettiva di riferimento comparativamente più rappresentativa.

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