28 maggio 2013

Voucher. La Riforma Fornero entra a pieno regime

A fine maggio scade il termine entro il quale è possibile utilizzare i voucher, acquistati prima del 18 luglio 2012, con le regole pre Riforma Fornero

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Ancora pochi giorni per utilizzare i buoni lavoro acquistati prima del 18 luglio 2012. Infatti, il 31 maggio 2013 scade il termine entro il quale è ancora possibile applicare la disciplina previgente alla Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Ne consegue, dunque, che dal 1° giugno 2013 bisogna tener conto dei nuovi limiti di reddito, com’è peraltro avvenuto già per quelli acquistati dal 18 luglio 2012 in avanti. Al riguardo, si rammenta che dal 1° giugno 2013 decorre anche il periodo di “vacanze estive” (per concludersi il 30 settembre) durante il quale è possibile impiegare anche studenti tramite i voucher, secondo le indicazioni fornite dall'INPS nella circolare n. 49/2013.

Limite economico – La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) ai c. 32 e 33 dell’art. 1 ha ridisciplinato l’ambito di operatività, mediante opportune misure di correzione all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi). In sostanza si ridefiniscono i limiti di applicazione dell’istituto sulla base del solo criterio dei compensi, i quali ora non possono superare i € 5.000 nel corso di un anno solare (annualmente rivalutato in base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI) intercorsa nell’anno precedente), con riferimento alla totalità dei committenti, e non rispetto a ciascun committente (come precedentemente disciplinato). La differenza è sostanziale poiché se prima il lavoratore doveva stare attento a non superare la suddetta soglia nei confronti di un solo committente, ora invece non potrà più superarla anche se ha intrapreso un’attività lavorativa con più committenti. Ulteriori limiti di utilizzo sono previsti poi nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, ipotesi nelle quali le attività di lavoro occasionale accessorio possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente. Inoltre, il decreto sviluppo, per il solo anno 2013, prevede che prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Le sanzioni – Qualora si superano i suddetti limiti, la prestazione verrà ascritta nella sfera del lavoro subordinato a tempo indeterminato, con applicazione delle sanzioni civili e amministrative, con un’eccezione però. Con riferimento agli utilizzatori con qualifica di impresa e di lavoratore autonomo, il ministero del Lavoro (circolare 4/2013) ha spiegato che la “trasformazione” della prestazione avverrà nelle ipotesi in cui la stessa sia accertata come fungibile con le prestazioni rese da altro personale dipendente dell'imprenditore o del professionista. In pratica, in tali situazioni andrà verificato se la prestazione svolta sia riconducibile a un rapporto di tipo autonomo o subordinato, facendo scattare le correlate conseguenze sul piano lavoristico e contributivo.

Stranieri e studenti – Per quanto concerne i lavoratori stranieri che svolgono attività di tipo occasionale, è previsto che i compensi percepiti nell’ambito del lavoro accessorio rilevino nel calcolo del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Infine, si precisa che il valore nominale dei buoni orari disponibili in uno o più carnet, numerati progressivamente e datati, verrà fissato con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottarsi entro 30 giorni e periodicamente aggiornato tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. In merito alla possibilità di utilizzo dei buoni lavoro nei confronti degli studenti, l’INPS ha chiarito che al fine di osservare l’obbligo scolastico, va confermato che il loro impiego (studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado) è consentito durante i periodi di vacanza, restando a tal fine confermate le indicazione della circolare n. 104/2008, per l'individuazione di tali “periodi di vacanza”.
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